Cassazione Civile, Sez. Un., 16 Gennaio 2018, n. 898

Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano il tema del requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, previsto dall’art. 23 del TUF.

Ai sensi dell’art. 23 T.U.F. «i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento […] sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti […] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo […] La nullità può essere fatta valere solo dal cliente»

Proprio sulla interpretazione di tale disposizione, si era innestato un notevole contenzioso incentrato sulla possibilità di considerare valido o meno un contratto-quadro sottoscritto dal solo cliente (c.d. contratto monofirma).

Ebbene la Corte fornisce risposta positiva, enunciando il seguente principio di diritto:

Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando quella dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti“.

In altri termini, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la sottoscrizione del funzionario della banca sul contratto quadro è irrilevante e non necessaria ai fini della sua validità, se vengono rispettate tre condizioni: 1) il contratto quadro è redatto per iscritto ed è sottoscritto dal cliente; 2) una copia del contratto è consegnata al cliente; 3) il contratto ha avuto esecuzione.

 

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