Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, rigetta la richiesta della Banca di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Riportiamo una interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Forlì. Si tratta di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di €.38.000,00, derivante da uno scoperto di conto corrente.
Il correntista, in particolare, aveva contestato che la banca non avesse inserito nel fascicolo la copia del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto
Costituisce principio ormai pacifico quello secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è la Banca (creditore sostanziale) a dover documentare il proprio credito, oltre che mediante la produzione del contratto di conto corrente intercorso con il cliente, anche mediante la sequenza integrale di tutti gli estratti conto, dall’apertura del rapporto e sino alla chiusura definitiva, di modo che possa essere assicurata l’effettiva ed integrale ricostruzione di tutte le evidenze contabili (Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza del 25 novembre 2010, n. 23974; Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 2013, n. 18541).
Ebbene il Tribunale non si è discostato da questi principi e, anche alla luce della consulenza tecnica di parte depositata dal correntista, ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il Giudice, infatti “[…] vista, in particolare, la mancanza allo stato di idonea documentazione contrattuale atta a provare l’esatto ammontare del credito della banca nei confronti del cliente ********; in particolare, si osserva che parte opposta, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onerata di provare i fatti costitutivi del proprio preteso diritto di credito, e che nel caso di specie allo stato non ha fornito prova del contratto di apertura del conto corrente né delle condizioni economiche di contratto originariamente pattuite […]” ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio, dunque, proseguirà per far luce sulla regolarità della somma pretesa dalla banca. Si riporta di seguito l’Ordinanza emessa in data 21 Novembre 2019
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