Con ordinanza dell’ 11.10.2018 il Tribunale di Cosenza accoglie il ricorso d’Urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dall’Avv. Luca Barone: la segnalazione in Crif è illegittima è va cancellata.  

IL CASO

Giuseppe nel 2014 ha stipulato un contratto di finanziamento per l’acquisto della sua autovettura. A distanza di 4 anni, decide che è arrivato il momento di acquistare casa.

Per il tramite di un’agenzia immobiliare individua un’immobile di suo gradimento ad un prezzo fortemente vantaggioso. Convinto di non andare incontro ad alcun problema, sottoscrive una proposta irrevocabile d’acquisto per  bloccare l’immobile, versando a mezzo assegno bancario  l’importo di €.5.000,00 (Cinquemila/00) imputato a titolo di caparra confirmatoria.

Subito dopo avvia le pratiche per la stipula di un contratto di mutuo con la banca, necessario per ottenere la liquidità per l’acquisto della casa. A questo punto la brutta notizia: la banca comunicava di non poter erogare il mutuo, perchè la prima finanziaria aveva segnalato in Crif il nominativo di Giuseppe a causa del ritardato pagamento di alcune rate, senza tuttavia effettuare alcuna preventiva comunicazione.

La situazione è preoccupante, in quanto il cliente con la presenza della segnalazione in Crif non può stipulare il mutuo e, contestualemente, rischia di perdere la caparra di €.5.000 versata all’agenzia immobiliare.

IL RICORSO D’URGENZA AL TRIBUNALE

A seguito dello studio del caso, è stato tempestivamente depositato innanzi al Tribunale di Cosenza ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere la cancellazione della segnalazione dai sistemi di informazione Creditizi (Crif)

La domanda cautelare è stata fondata sulla mancanza dei requisiti procedimentali per effettuare la segnalazione. In particolare, è stata dedotta la cirocostanza che il cliente non aveva mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione da parte della finanziaria per come chiaramente prescritto dalla normativa che regola la materia (art. 125 co. 3 T.U.B.; art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia; Circolare n. 139/91 Banca d’Italia rubricata “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”).

La finanziaria è rimasta contumace, probabilmente anche alla luce del fatto di non essere in grado di dimostrare l’effettivo ricevimento del preavviso di segnalazione, la cui esibizione peraltro era già stata richiesta nella fase stragiudiziale.

L’ORDINANZA CAUTELARE DELL’11.10.2018

Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice Dott.ssa Marletta Lucia, con l’ ordinanza dell’11.10.2018, ha accolto totalemente le tesi difensive volte a far dichiarare l’illegittimità della segnalazione.

Osserva infatti il Tribunale che “per come contestato specificamente dal ricorrente alla finanziaria, già con la nota del 13.06.2018, e qui eccepito in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di far valere la non corretta procedura di segnalazione al CRIF adottata dalla finanziaria, non è stata fornita prova da parte della resistente, rimasta contumace, a fronte della specifica contestazione formulata dal ricorrente, – e già rivolta anche in via stragiudiziale, alla medesima finanziaria – della effettiva ricezione da parte del ricorrente dell’informativa-preavviso di cui all’art. 125 comma 3 T.U.B. , art. 4 comma 7 codice deontologico. Risulta pertanto fondato il motivo di doglianza posto alla base della richiesta cautelare, dovendosi delibare positivamente in ordine alla ricorrenza del fumus boni iuris“.

Quanto al periculum in mora, ricorre pericolo di mminente, grave ed irreparabile danno in considerazione della persistenza della segnalazione, che potrebbe determinare concrete difficoltà del ricorrente ad accedere al credito e comunque un concreto danno all’immagine alla reputazione circa la sua affidabilità finanziaria, stante peraltro l’avvenuta sottoscrizione di un impegno all’acquisto di un immobile“.

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