Pignoramento e cessione del quinto possono coesistere. Il calcolo per individuare la somma pignorabile, entro determinati limiti, va effettuato come se la cessione non esistesse. 

In questo articolo andiamo a sfatare una delle tante leggende metropolitane che aleggiano intorno al pignoramento dello stipendio.
Il mio stipendio è già impegnato da una precedente cessione del quinto, quindi non posso subire alcun pignoramento. Sono al riparo da qualsiasi azione dei creditori. 
Un’affermazione completamente errata che può costare caro al “distratto” dipendente. Infatti, la legge consente che sullo stesso stipendio coesistano una precedente cessione del quinto ed uno o più pignoramenti. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, la cessione del quinto dello stipendio è una tipologia di prestito personale riservata ai lavoratori dipendenti – privati o pubblici – ed ai pensionati. Il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate, il cui importo massimo non può superare appunto 1/5 (20%) della retribuzione, che vengono trattenute direttamente dal datore di lavoro sulla busta paga o cedolino. Ad esempio, se il lavoratore percepisce uno stipendio pari ad €.2.000, le rate della cessione possono arrivare massimo ad €.400. Dunque il datore di lavoro di lavoro accrediterà un netto in busta paga pari ad €.1.600 e, contestualmente, verserà alla società finanziaria la rata da €.400. Quello che in gergo viene definito pignoramento dello stipendio, invece, consiste nella procedura di “espropriazione presso terzi” di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss. – mediante la quale il creditore, sulla base di un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo ecc.) aggredisce lo stipendio che il lavoratore percepisce dal proprio datore di lavoro. La legge, all’art. 545 c.p.c., pone anche precisi limiti al pignoramento dello stipendio, in funzione della tipologia di credito:
  • Crediti alimentari – nei limiti autorizzati dal Tribunale
  • Tributi dovuti a Stato, Provincie e Comuni – nel limite di 1/5
  • Ogni altro credito (es. banche, finanziarie, privati, ecc.) nel limite di 1/5
Anche l’Agenzia delle Entrate riscossione (già Equitalia S.p.A.) può procedere al pignoramento dello stipendio rispettando precisi limiti:
  • 1/10 per stipendi fino ad €.2.500,00
  • 1/7 per stipendi da €.2.500,00 a €.5.000,00
  • 1/5 per stipendi superiori a €.5.000
Ora, è evidente che mentre la cessione del quinto è un prestito assunto volontariamente dal dipendente, il pignoramento dello stipendio deriva da un precedente inadempimento, e viene effettuato proprio contro la volontà del dipendente. La legge prevede che le “trattenute” sullo stipendio, derivanti dalla cessione del quinto e da uno o più pignoramenti  possano avvenire simultaneamente, rispettando dei limiti invalicabili che variano in base alla presenza o meno di una cessione. Innanzitutto, l’art. 545 co. 5 c.p.c. pone un limite nel caso in cui lo stipendio venga colpito da più pignoramenti per cause diverse (es. dal coniuge per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento e da una banca per il mancato pagamento di un prestito). Il Limite invalicabile è costituito dal 50% dello stipendio. Ad esempio, su uno stipendio di €.1.000 l’ex coniuge e la banca potranno complessivamente soddisfarsi per €.500,00 . Al contrario, se i pignoramenti hanno la medesima causa (esempio due banche per due prestiti non pagati) si verifica il c.d. “accodo” del secondo pignoramento. In buona sostanza avremo questa situazione. La prima banca Beta ha pignorato 1/5 dello stipendio. La secondo banca Alfa non potrà pignorare un altro quinto, ma si metterà in coda, e dunque inizierà ad incassare la trattenuta solo quando la prima banca Beta si sarà integralmente soddisfatta. Ed ora, torniamo alla domanda iniziale.

Cosa succede se sullo stipendio già gravato da una cessione del quinto viene avviato un pignoramento ?

In generale, il calcolo della somma pignorabile, nel limite del 50% dello stipendio, viene effettuato come se la cessione non esistesse ! Esempio: dipendente con stipendio netto pari ad €.2.000, stipula una cessione del quinto con rata pari ad €.400,00 (20% della retribuzione) trattenuta direttamente in busta paga. Un banca, in seguito al mancato pagamento di un finanziamento, notifica un atto di pignoramento al datore di lavoro. Come abbiamo visto prima, anche per questa tipologia di credito la quota pignorabile è pari ad 1/5 della retribuzione. Il Giudice effettuerà il calcolo della somma pignorabile non tenendo conto della cessione. Dunque assegnerà alla banca €.400,00 pari ad 1/5 (20%) della retribuzione. Il lavoratore, pertanto, a fine mese percepirà una busta paga netta pari a €.1.200, in quanto andranno decurtati €.400,00 per la cessione del quinto ed €.400,00 per il pignoramento.

Cosa succede se sullo stipendio già gravato da una cessione del quinto vengono avviati più pignoramenti anche per cause diverse ?

La risposta è data dall’art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 al comma 2, a mente del quale, in tale caso, la quota massima pignorabile è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio al netto di ritenute e la quota ceduta. Esempio: dipendente con stipendio netto pari ad €.2.000, stipula una cessione del quinto con rata pari ad €.400,00 (20% della retribuzione) trattenuta direttamente in busta paga. La quota massima pignorabile è pari ad €.600,00 (€.2.000/2 – €.400,00), ovvero la metà dello stipendio meno la rata della cessione. Andiamo ora a vedere cosa succede in caso di uno o più pignoramenti successivi alla cessione già in atto per €.400,00.
  • Ipotesi A. La banca Alfa notifica un pignoramento per il mancato pagamento di un prestito. Il Giudice assegnerà alla banca €.400,00, pari ad 1/5 della retribuzione (tale somma rientra  tranquillamente nel limite di €.600,00 visto sopra).
  • Ipotesi B. La banca Beta notifica un secondo pignoramento per il mancato pagamento di un prestito. Atteso che i pignoramenti hanno la stessa causa, si verifica l’accodo. Dunque la Banca Beta inizierà a ricevere la somma di €.400,00 solo dopo che la Banca Alfa si sarà soddisfatta interamente.
  • Ipotesi C. Dopo il pignoramento della banca Alfa per €.400,00, viene notificato un secondo pignoramento da parte del coniuge per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. I pignoramenti hanno cause diverse, dunque dovrà essere rispettato il limite di €.600,00. La Banca Alfa continuerà a ricevere €.400,00, il coniuge potrà pignorare la restante somma di €.200,00, in modo tale da non sofrare il limite (€.400,00 + €.200,00).

Possibili soluzioni : Accordo con il creditore 

Il pignoramento dello stipendio, in alcuni casi, può essere anche evitato ma è necessario agire con velocità.

Gestire una posizione debiotria verso una Banca è una attività complessa, servono competenze multidisciplinari ed anni di esperienza.

Ecco perché non dovresti mai affidarti a professionisti, società ed associazioni che non siano specializzati nella a risoluzione di posizioni debitorie.

Altro errore è il fai da te. Se hai posizioni debitorie aperte, prima o poi verrai contattato dal personale delle società di recupero crediti, con telefonate anche dal tono minaccioso e potresti commettere un errore come abbiamo visto in questo articolo.

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