Segnalazione CRIF con Whatsapp

Il Nuovo codice di Condotta contiene importanti novità in materia di segnalazioni nei Sistemi di Informazione creditizie (SIC). Tra le novità più importanti le modalità di comunicazione del preavviso.

Il Garante per la Privacy, con provvedimento n. 163 del 12 Settembre 2019, ha adottato il nuovo Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizie (SIC), tra cui rientrano le banche dati gestite da CRIF, Experian, CTC, Assilea, ecc.

Il nuovo codice di condotta, che ha sostitutito il precedente adottato nel 2004, si è reso necessario a seguito della piena applicabilità anche in Italia del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy (GDPR).

Nel comunicato pubblicato sul sito del Garante si legge: “Maggiori tutele per i consumatori censiti nelle banche dati del credito, trasparenza sul funzionamento degli algoritmi che analizzano il rischio nei finanziamenti, apertura alle nuove tecnologie e ai servizi del Fintech“.

Sarà davvero così ? in questo articolo qualche spunto di riflessione

Decisioni più trasparenti da parte di banche e Finanziarie

Il nuovo codice segna un sicuro passo in avanti in termini di trasparenza sui processi decisionali. In effetti, fino a poco tempo fa, accadeva che se una Banca negava una richiesta di finanziamento al cliente, questi difficilmente poteva scoprire il perchè.

Con il nuovo codice, invece, si prevede che “quando la richiesta non è accolta, l’interessato può richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta, ha consultato dati relativi a esiti, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring e di fornirgli tali dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell’elaborazione” (art. 10 comma 1 Lettera d).

In altri termini, se la Banca o la Finanziaria utilizza degli algoritmi per decidere sulla richiesta di finanziamento, il cliente può chiedere spiegazioni in ordine al funzionamento di tali meccanismi automatizzati.

Preavviso di segnalazione: nuove modalità di invio del preavviso, basta un semplice messaggio whatsapp o una telefonata

Tra le novità più importanti del codice, si segnala la nuova disciplina in relazione all’obbligo del preavviso di segnalazione.

Facciamo un passo indietro. Nel momento in cui si verificano dei ritardi nel pagamento delle rate, le Banche vanno a segnalare tali eventi negativi in questi archivi (SIC), gestita da società come CRIF, Experian ecc. . Tutti gli altri soggetti partecipanti potranno consultare tali informazioni e, ovviamente, prenderle in considerazione per decidere sulle richieste di finanziamento.

Prima di poter inviare la segnalazione, la Banca o la Finanziaria è comunque obbligata ad inviare un preavviso al cliente circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. Infatti, i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.

Ora, l’invio del preavviso costitutisce uno dei presupposti fondamentali. Se manca il preavviso la segnalazione è illegittima e può essere cancellata. Ne abbiamo parlato QUI.

Proprio la mancata ricezione del preavviso è stata in passato spesso contestata dai clienti, che si accorgevano di essere stati segnalati solo successivamente. Si tratta di una comunicazione di fondamentale importanza.

Sul punto, tuttavia, si evidenzia che il nuovo codice di condotta consente a Banche e finanziarie di utilizzare meccanismi facilitati per preavvertire i clienti. La classica raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno da quello che sembra, va in pensione.

Come stabilito nell’Allegato 1 del nuovo Codice, si considerano ideonei a garantire l’obbligo del preavviso di segnalazione:

  1. L’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice
  2. L’invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna, tramite localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell’avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato.

Inoltre, nei contratti sottoscritti con i clienti, le Banche potranno inserire delle specifiche clausole, in cui si prevede che il preavviso, se inviato con una delle modalità di seguito indicate, si presume conosciuto da parte del destinatario, a meno che questi non dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione:

a) Preavviso di segnalazione messo a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, nell’ambito del sito web della Banca (home banking o analogo servizio), accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata.

b) Preavviso di segnalazione tramite comunicazione telefonica con registrazione della chiamata. Il preavviso di segnalazione viene comunicato tramite contatto telefonico registrato (al numero fornito dal cliente) previa e documentata verifica dell’identità del soggetto rispondente.

c) Preavviso di segnalazione inviato tramite forme di messaggistica istantanea (ad esempio Whataspp) che consentano di tracciare anche l’avvenuta consegna del preavviso.

E’ chiaro che si tratta di novità importantissime, in quanto dopo che la Banca ha utilizzato una di queste modalità, il preavviso di segnalazione si considera ricevuto dal cliente.

Ecco allora che bisogna prestare massima attenzione, da oggi in poi, alle comunicazioni che arrivano sui propri device, cercando allo stesso tempo di evitare di cadere nei numerosi tentativi di truffa che si basano su simili canali di comunicazione.

Regolarizzazione inadempimenti: non sempre è positiva

Altra importante novità che, almeno a parere di chi scrive, è passata inosservata, riguarda la regolarizzazione degli inadempimenti e, purtroppo, non sempre si rivela un vantaggio per il cliente.

Nell’allegato 2 del Nuovo Codice, al comma 4, si prevede che “Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell’interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione“.

A prima vista, potrebbe sembrare una disposizione favorevole per il cliente, ma così non è. Un esempio chiarirà meglio la situazione.

Nell’ultimo caso trattato per un cliente, la Banca nel 2017 segnalava in CRIF la sofferenza e la cessione del credito ( “C” ) ad altra società. Tale segnalazione negativa, sarebbe rimasta sino a Gennaio 2020 (36 mesi) e poi sarebbe stata cancellata automaticamente.

Tuttavia, il cliente, a febbraio del 2020 concludeva un accordo transattivo con la società che aveva acquistato il credito. Tale società non era abilitata a segnalare eventi nelle Banche date diverse dalla centrale rischi di banca d’Italia.

Paradossalmente, invece, grazie alla disposizione del nuovo codice di condotta, la società cessionaria ha comunicato alla prima banca l’accordo transattivo e la banca stessa ha “riattivato” la segnalazione in CRIF, come risanamento della posizione.

Le altre banche quando vedono risanamento della posizione ( stato “U”) capiscono che in precedenza vi erano stati ritardi nel pagamento delle rate e dunque interpretano tale segnalazione come negativa.

In buona sostanza, con il “risanamento” la Banca ha di fatto prolungato per ulteriori 36 mesi una segnalazione di tipo negativo.

Prima del nuovo codice di condotta, tale segnalazione non sarebbe avvenuta.

Si tratta dunque di aspetti da chiarire e sui quali non ci sono ancora prassi operative.

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