Con la Sentenza n. 1610/2018 il Giudice di Pace di Cosenza ha accertato la illegittimità della intimazione di pagamento e ha condanatto l’Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento del danno morale subito dal contribuente, a causa dello stress e dello stato d’ansia ingenerato nello stesso.
Segnaliamo una interessante Sentenza emessa recentemente dal Giudice di Pace di Cosenza, che si contraddistingue per i principi di diritto in essa contenuti.
Il caso deciso prende le mosse dall’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da un contribuente avverso una intimazione di pagamento pari ad €.353,26, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia S.p.A.), e relativa ad una cartella di pagamento emessa a seguito di una sanzione comminata per una violazione al Codice della Strada (Ente impositore Prefettura di Cosenza).
A sostegno della opposizione il contribuente evidenziava che: A) il verbale sotteso alla cartella di pagamento era già stato annullato dal medesimo Giudice di Pace con Sentenza emessa in data 10.10.2008 e passata in giudicato; B) a seguito della predetta Sentenza la ricorrente aveva comunicato in diverse occasioni ad Equitalia ed alla Prefettura l’intervenuto annullamento del verbale sotteso alla cartella; C) nonostante tali comunicazioni Equitalia nel corso degli anni ha continutato a richiedere le somme iscritte illegittimamente a ruolo.
Il ricorrente, alla luce della palese illegittimità dell’atto impugnato, oltre al risarcimento del danno patrimoniale (contributo unificato; spese legali), richiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale subìto a causa dello stress e dello stato d’ansia generato dalle diverse richieste di pagamento notificate.
Proprio analizzando un caso analogo, la Suprema Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare che “se il contribuente è costretto a impugnare una cartella esattoriale palesemente nulla, nonostante abbia fatto presente all’Agente della riscossione l’illegittimità della pretesa di pagamento, gli spetta non solo la restituzione dei soldi spesi per la causa, tra tasse e avvocato (cosiddette «spese processuali»), ma anche il risarcimento del danno morale” (Cass. ord. n. 7437/17 del 23.03.2017).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Lucia Panzera, con la Sentenza n. 1610/18 del 16.11.2018 ha accolto integralmente il proposto ricorso.
Nella richiamata pronuncia, il Giudice osserva che la condotta negligente tenuta dalle parti opposte ha evidentemente provcato nella ricorrente “uno stato d’ansia e di nervosismo che inevitabilmente si è riversato sulla sua vita privata. A ciò si aggiunga anche l’esborso economico dell’opponente legato alla instaurazione del presente giudizio. In definitiva, risulta provato il danno morale subito dall’istante che, a causa della mancata presa d’atto dell’avvenuto annullamento della cartella di cui all’atto impugnato, da parte degli opposti, le ha procurato una condizione di disagio, di disappunto, di ansia nonchè un patema d’animo che inevitabilmente ha alimentato e alimenta un’insopportabile condizione di stress ed ha provocato inevitabilmente un danno esistenziale“.
In conclusione, il Giudice di Pace, dopo aver annullato l’intimazione di pagamento impugnata ha condannato l’Agenzia delle Entrate riscossione – in solido con la Prefettura di Cosenza – al risarcimento del danno morale liquidato in via equitativa in €.500,00.
Le parti opposte sono state altresì condannate alla refusione delle spese legali liquidate in €.643,00 oltre accessori di legge.
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