Nella rubrica delle “fake news” che ruotano intorno al pignoramento non poteva certo mancare quella relativa alla presenza di figli minori, persone anziane o disabili all’interno dell’abitazione messa all’asta.
Proprio l’altro giorno, un cliente era fermamente convinto che, anche nel caso di aggiudicazione, non avrebbe dovuto abbandonare la propria casa.
“Ho due bambini di 4 e 7 anni. Anche se perdo la casa all’asta nessuno potrà costringermi ad andare via“
Ebbene anche questa è una falsa credenza che può costare caro. Infatti, nel momento in cui il Giudice dell’Esecuzione emette il decreto di trasferimento la proprietà della casa passa dal debitore esecutato all’aggiudicatario definitivo che, in tal modo, diventa il nuovo proprietario. Il debitore non ha più titolo per occupare l’immobile.
Ai sensi dell’art. 586 c.p.c. “il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto“. Dunque, l’immobile deve essere liberato dal debitore, a prescindere dalla presenza di figli minori, anziani o disabili. Non esiste aluna norma specifica che consenta di evitare la liberazione.
Ovviamente, nel caso in cui il debitore decida di non liberare spontaneamente l’immobile, la legge consente agli organi della procedura di richiedere l’assistenza della forza pubblica o di altri ausiliari. In altri termini, se il debitore oppone resistenza, può essere materialmente portato fuori di casa dalla polizia e la serrattura può essere sostituita da un fabbro appositamente chiamato.
La presenza di figli minori potrebbe rendere necessario l’intervento degli assistenti sociali per l’eventuale adozione di provvedimenti a loro tutela, e ovviamente allungare i tempi della liberazione, ma non potrà arrivare sino ad evitarla.
Peraltro, il Legislatore, ben consapevole che la presenza del debitore in casa rende “meno appetibile” l’immobile all’asta, è addirittura intervenuto modificando il codice di procedura civile, per velocizzare liberazione.
Ai sensi del nuovo art. 560 c.p.c., per come introdotto dal D.L. n. 59 del 2016 convertito con legge n. 119 del 2016, il Giudice dell’esecuzione dispone la liberazione dell’immobile quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile pignorato, oppure quando procede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento di liberazione, in base al nuovo testo, è attuato dal custode secondo le indicazioni impartite dal Giudice e, soprattutto, senza osservare le formalità previste per il procedimento di consegna e rilascio (art. 605 e ss. c.p.c.).
In altri termini, la liberazione diventa più rapida, in quanto si svolge secondo le modalità indicate concretamente dal Giudice dell’esecuzione e senza rispettare la procedura prevista per un normale sfratto (notifica ordine liberazione, notifica precetto, notifica preavviso rilascio immobile ecc.).
In conclusione, la presenza di minori, anziani o portatori di Handicap, non può costituire uno scudo alla liberazione dell’immobile aggiudicato in una procedura esecutiva.

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