Solo il file con estensione «.p7m» garantisce l’integrità, l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore.
L’agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art 26 del D.P.R. n. 602/1973 può certamente notificare a mezzo posta elettronica certificata una cartella di pagamento al contribuente.
Tuttavia, ai fini della validità del procedimento notificatorio, è necessario che il documento informatico che riproduce la cartella di pagamento possegga determinati requisiti.
L’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) stabilisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità’ del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilita’. “.
Ora, il documento informatico con semplice estensione «.pdf» è privo della firma digitale, dunque il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio sono affidati alla libera interpreteazione del giudice.
Ebbene, sul punto si è ormai avviato un favorevole orientamento giurisprudenziale secondo il quale, la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’Agenzia Entrate Riscossione non è valida se avviene tramite posta elettronica certificata che contiene un file con estensione «.pdf» anziché «.p7m» (Ctp Reggio Emilia sent. n. 204/17 del 31.07.2017; Ctp Milano sent. n. 1023 del 3.02.2017; Ctp Savona, sent. n. 100/2017 e 101/2017).
Da ultimo, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con la sentenza n. 615 del 19.09.2017, ha osservato come “l’ estensione .p7m rappresenta la cosiddetta busta crittografica , che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica. Tale estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e , dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e, conseguentemente, la paternità dell’atto“.
Di conseguenza, la notifica di un semplice file «.pdf» è illegittima e rende nulla la cartella di pagamento.
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