Poste Italiane S.p.a. da Aprile 2020 ha deciso di non adempiere più alle migliaia di Decisioni dell’ABF che l’hanno condannata a risarcire i risparmiatori sui Buoni fruttiferi. Ecco le conseguenze e le soluzioni.
Si moltiplicano gli inadempimenti di Poste italiane di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF). Decisioni positive che condannano poste a risarcire i risparmiatori in relazione ai maggiori interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali (Serie Q/P) non vengono rispettate.
Molti risparmiatori vittoriosi si sono sentiti “indignati” dall’inadempimento, ma va subito detto che il comportamento di Poste è perfettamente lecito.
Se hai letto i miei precedenti articoli, in realtà, avevo già segnalato le pecche del procedimento innanzi all’ABF ed avevo invitato a fare attenzione (leggi QUI).
Le Decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti
In base alla disposizioni appositamente dettate da Banca d’Italia, nel caso in cui la banca o le Poste non rispettino la decisione dell’ABF “la notizia dell’inadempienza dell’intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito internet dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nel caso in cui sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione” (puoi consultare tutte le disposizioni al seguente LINK).
In buona sostanza, la notizia dell’inadempimento danneggia la reputazione della Banca o, in questo caso, di Poste. In effetti, a fronte di migliaia di decisioni sono statisticamente poco frequenti le notizie di inadempimento o di mancata cooperazione. Gli intermediari cercano sempre di rispettare le decisioni per preservare la propria immagine di fronte ai clienti.
Dicevamo, dunque, che Poste ha la facoltà di non rispettare le decisioni dell’ABF. Ciò che lascia perplessi, invece, sono le modalità e le motivazioni con le quali Poste “giustifica” il proprio inadempimento.
Perchè Poste non è d’accordo con l’ABF
Nell’ultima decisione non rispettata per un nostro cliente, ad esempio, Poste ha inviato una nota alla segreteria tecnica dell’ABF – che sarebbe una sorta di cancelleria – nella quale si legge ” […] l’intermediario contesta che nelle richiamate decisioni il Collegio abbia disposto il rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto dei rispettivi ricorsi facendo applicazione delle condizioni originariamente stampate sui titoli stessi relativamente al periodo dal 21° al 30° anno. Eccepisce in particolare la carenza, nelle medesime decisioni, di puntuali motivazioni in ordine al mancato accoglimento delle argomentazioni dallo stesso prospettate a sostegno delle proprie ragioni, che sarebbero supportate dall’orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità. Fa presente inoltre che analoghe controversie pendono davanti all’Autorità giudiziaria e che, in relazione alle fattispecie in esame, assumerà le opportune iniziative, nelle competenti sedi giudiziarie, a tutela dei propri diritti e interessi […]“.
Per dirla diversamente Poste ha sostenuto che l’ABF non avrebbe puntualmente motivato sulle proprie difese e che ci sarebbero sentenze a suo favore.
L’affermazione, evidentemente, è inesatta. In realtà L’ABF, non solo ha abbondantemente motivato, ma ha smontato punto per punto le difese di Poste richiamando la recente Decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03 aprile 2020 (leggi QUI).
Si tratta di una decisione risolutiva sulla questione dei Buoni Serie Q/P, in quanto il Collegio di coordinamento dell’ABF viene chiamato a decidere le questioni di particolare importanza o che possono determinare contrasti tra i vari Collegi territoriali.
Ebbene, in tale pronuncia l’ABF ha confermato il proprio indirizzo favorevole ai risparmiatori sui Buoni fruttiferi della Serie Q/P, con delle puntuali motivazioni e dei riferimenti interpretativi alle precedenti Sentenze delle Corte di Cassazione.
In definitiva, almeno a parere di chi scrive, Poste può di certo non essere d’accordo con l’ABF, ma non può sostenere la mancanza di “puntuali motivazioni” nelle decisioni ad essa sfavorevoli.
Cosa possono fare i risparmiatori
Dunque, a questo punto la domanda è lecita: cosa può fare il risparmiatore che ha ottenuto una decisione favorevole dall’ABF ma che non è stata rispettata da Poste ?
purtroppo non vi sono molte alternative. L’unica strada percorribile è quella di rivolgersi al Tribunale (o Giudice di Pace) competente per ottenere una Sentenza di condanna. Solo in questo caso, infatti, Poste potrebbe essere obbligata a pagare.
Ovviamente il procedimento in Tribunale comporta costi e tempi più lunghi rispetto all’ABF ed è anche necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato, meglio se specializzato in tale tipologia di contenziosi.
D’altro canto, va segnalato che nei Tribunali Italiani si contano anche diverse Sentenze a favore di Poste. Si tratta dunque di una questione ancora aperta, sulla quale si ritiene non tarderà a pronunciarsi nuovamente la Corte di Cassazione.
In conclusione, è necessario valutare con molta attenzione la migliore strategia.
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