L’agente della riscossione, soccombente in giudizio, non aveva pagato le spese legali al contribuente vittorioso.

A cura dell’Avv. Andrea Delmorgine.

Come è ben noto, l’Agenzia delle Entrate riscossione, in caso di mancato pagamento di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. 602/1973, potrebbe  promuovere azioni di pignoramento dei nostri conti correnti o dei nostri stipendi.

Un potere sovrastante quello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione rispetto a quello di un normale cittadino, dal quale sembrerebbe non esserci scampo. Cosa che in realtà non è! Infatti, molto spesso queste cartelle esattoriali, avvisi di intimazione, ma anche gli stessi estratti di ruolo, sono del tutto illegittimi per vari motivi, ed a seconda dei casi: difetto di motivazione, mancata notifica di un atto prodromico, prescrizione, irregolarità della notifica, su tutti.

Non resta quindi che promuovere una valida opposizione e far valere le proprie ragioni innanzi al Giudice. Questi, una volta accertata l’illegittimità di quanto richiesto e disposto la cancellazione del relativo atto impositivo, condannerà altresì la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese legali sopportate dal contribuente.

Ecco che a questo punto si invertiranno le carte, proprio perché sarà lo stesso agente della riscossione, rimasto soccombente, ad essere debitore nei confronti del ricorrente, uscito vittorioso nella lite giudiziaria. Può accadere, però, che questa non esegua nessun pagamento, nonostante sia stato disposto in una sentenza.

In questo caso sarà possibile pignorare i conti correnti della “temibile” Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Infatti, l’Avv. Andrea Delmorgine, del foro di Cosenza, nell’interesse di un semplice contribuente, è riuscito a pignorare i conti correnti della stessa Agenzia, dopo che era riuscito a far annullare le relative cartelle esattoriali impugnate, per evidenti motivi di intervenuta prescrizione e dopo che la stessa non aveva proceduto al pagamento delle spese legali per come disposto in sentenza e sopportate indebitamente dal proprio assistito, neppure a seguito di numerosi solleciti, tra i quali un atto di precetto. Lo stesso ha quindi proceduto al pignoramento dei suoi conti correnti.

Pertanto, nel momento in cui viene notificata una cartella esattoriale, ovvero qualsiasi atto da parte dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione, il consiglio è quello di non andare in panico e fiondarsi alle casse per il suo pagamento, né tantomeno il contrario e quindi incurantemente cestinarlo, ma, prima, contattare e avvalersi di professionisti legali del settore, in grado di poter offrire una consulenza sulla legittimità o meno di questo atto. Molte volte infatti, vengono iscritte a ruolo, ovvero richieste delle somme non dovute, per le quali sarà necessario proporre valida opposizione innanzi al Giudice competente.

 

 

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