Un risparmiatore, difeso dall’Avv. Luca Barone, ottiene la condanna di Poste al pagamento dei rendimenti stampati sul retro di un buono fruttifero postale Serie Q/P per gli ultimi 10 anni.

Oltre al Tribunale di Isernia ed al Tribunale di Ivrea (clicca per approfondire), anche il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 Aprile 2021 ha condannato Poste Italiane S.p.a. a pagare in favore di un risparmiatore 20.794,15 euro oltre spese legali.

Si trattava di un Buono Fruttifero Ordinario Serie Q/P del valore di Lire 5 Milioni, che era stato emesso in data 18/12/1989 “ri-utilizzando” il modulo cartaceo della precedente Serie P, recante tassi più vantaggiosi.

Sulla parte frontale, veniva apposto un timbro ad inchiostro con la lettera “Q/P”. Nella parte posteriore, invece, sulla griglia originaria della serie P, veniva apposto un nuovo timbro ad inchiostro con la dicitura “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall’11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”.


Tuttavia, il timbro sovrapposto sul retro riportava solo la modifica dei primi 4 scaglioni di durata – dal 1° al 20° anno – nulla disponendo, invece, circa il 5° scaglione ovvero per il periodo relativo agli ultimi 10 anni, che è sostanzialmente quello più importante, dove maturano i maggiori rendimenti (più Lire 1.290.751 (€.666,62) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30 anno solare successivo a quello di emissione).

Poste nel 2020 aveva rimborsato una cifra di molto inferiore rispetto a quella attesa dal risparmitore. Parliamo di una differenza di oltre 20.000 euro in più.

Sulla questione si era già pronunciato l’ABF di Milano, che con una decisione del Giugno del 2020 aveva dato ragione al cliente. Poste, tuttavia, non aveva voluto procedere spontaneamente al pagamento ed era risultato “intermediario inadempiente”.

Da qui la decisione di depositare un ricorso innanzi al Tribunale di Genova, tramite l’Avv. Luca Barone. Nel ricorso introduttivo è stato sostenuto che le diciture riportarte sul retro del buono, per il periodo dal 21 al 30 anno, dovevano prevelare su quelle difformi del Decreto ministeriale 13/06/1986, in quanto il buono era stato emesso nel 1989 e dunque successivamente.

Poste Italiane si costitutiva in giudizio contestando la domanda del cliente, e sostenendo che i dati contenuti sul buono dovevano considerarsi integrati dalle previsioni del Decreto ministeriale del 13/06/1986 pur se antecedente alla emissione.

Ebbene, il Tribunale di Genova con motivazione convincente, contrariamente a quanto sostenuto da Poste, ha stabilito che “va senz’altro confermato il principio di diritto secondo il quale le diciture che figuravano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui veniva specificato il regime degli interessi, dovevano ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione giacché, per tale ipotesi, è la stessa disposizione imperativa di cui all’art. 173 codice postale ad escludere l’eterointegrazione ex art. 1339 del contratto dando preferenza al testo negoziale riportato sul buono“.

In conclusione Poste è stata candannata al pagamento in favore del risparmiatore di 20.794,15 euro quale differenza tra quanto effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato, oltre agli interessi al tasso di legge dalla domanda sino al saldo

Si tratta di una pronuncia di estrema rilevanza che va ad arricchire il nutrito filone Giurisprudenziale che si sta formando sul tema.

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