Sono passati ormai degli anni e non riesci più a trovare la copia del contratto che hai sottoscritto con la tua banca. Hai necessità di verificare i movimenti effettuati sul tuo conto corrente, ma hai smarrito l’estratto conto relativo a quel periodo. E’ una situazione che capita spesso, anzi molto spesso.

Tuttavia, nulla è perduto. La legge, infatti, assegna al cliente il diritto di ottenere copia dei documenti dalla banca senza fornire alcuna giustificazione.

L’art. 119 del Testo Unico Bancario al comma 4 sancisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione“.

In realtà, volendo essere più precisi, l’art. 119 TUB fa riferimento solo alla copia riguardante singole operazioni (es. estratti conto). Al contrario, quando si richiede copia del contratto (mutuo, conto corrente) la norma cui fare riferimento è l’art. 117 comma 1 TUB ai sensi del quale “contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è  consegnato ai clienti“. Dunque, è chiaro che il cliente ha diritto di ottenere un “esemplare” del contratto sia nella fase di stipula e sia nella fase successiva.

In ordine a tale tipologia di richieste, i clienti e gli intermediari spesso entrano in contrasto riguardo ai costi da sostenere per ottenere il rilascio delle copie. Il Testo Unico Bancario parla infatti solo di “costi di produzione“, senza operare alcuna quantificazione.

Nel silenzio della legge alcune banche hanno subordinato la consegna degli estratti conto al previo pagamento di cifre esorbitanti da parte dei clienti. Tale modus operandi è stato ritenuto dall’Arbitro bancario finanziario in contrasto con la ratio della norma, in quanto il Legislatore “ha inteso garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico e, nel contemperare gli interessi in gioco, ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo” (ABF Roma, Decisione n. 7464 del 23 settembre 2015).

In una recente decisione, ancora, l’ABF ha dichiarato congruo il costo di €.10,00 per documento, e non per singolo foglio (ABF Milano, Decisione n. 2609 del 10 marzo 2017).

Ancora, devesi evidenziare che tramite i moderni sistemi di archiviazione informatica le banche possono reperire i documenti del cliente con un semplice click, essendo tali atti archiviati in formato digitale (ad esempio formato .pdf .Jpeg ecc) anche per facilitarne la consultazione interna.

Pertanto, al fine di contenere i costi di produzione ed accelerare l’invio dei documenti richiesti, potrebbe essere opportuno che il cliente si renda disponibile a ricevere tali documenti anche a mezzo mail ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

SCARICS QUI il modello per effettuare una richiesta di documenti efficace.

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