Questo lo scenario: il possessore di un Buono Fruttifero Serie “AF” si presenta all’ufficio postale prende il numerino e aspetta con pazienza il proprio turno. Quando si illumina il tabellone, si avvicina allo sportello e, tutto contento, mostra il buono e chiede di incassare i propri soldi.

Cosa risponde Poste alla richiesta di rimborso

Ma l’impiegato ha brutte notizie. Il buono risulta prescritto. Cioè secondo Poste il diritto del risparmiatore di incassare i soldi si è estinto perché è passato troppo tempo, anche se sul buono sono riportati dati del tutto diversi.

In realtà, avevamo già previsto l’aumento di questo tipo di contenzioso in questo articolo.

I risparmiatori, ovviamente, non accettano di vedersi rifiutare la restituzione dei propri risparmi alle condizioni espressamente concordate al momento della sottoscrizione, con la consegna di un apposito e dettagliato modulo cartaceo.

Ti ricordiamo che per capire se, secondo Poste, il buono è prescritto basta collegarsi al sito di Cassa Depositi e Prestiti, accedere alla sezione “calcolo dei rendimenti” ed inserire i dati richiesti (tipologia di buono, data di sottoscrizione ecc.).

Se compare la schermata riportata qui sotto, c’è poco da fare. Anche allo sportello ti diranno che il Buono è prescritto.

Gli errori che possono far perdere il diritto al rimborso

Il rischio di gettare alle ortiche una rapida e valida possibilità di ottenere il rimborso alle condizioni originariamente stipulate è dietro l’angolo.

A questo proposito, fa sicuramente riflettere un recente esempio offerto dalla decisione dell’ Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Milano n. 7679 del 27 aprile 2020. Ebbene, in questo caso la ricorrente “fai da te”, titolare di due buoni fruttiferi appartenenti proprio alla serie AF e che Poste non voleva rimborsare, ha deciso di fare tutto da sola, senza l’assistenza di un difensore.

La ricorrente, ignorando la procedura prevista, ha depositato il ricorso all’ABF senza prima inviare un reclamo scritto a Poste, obbligatorio per la procedibilità del ricorso.

Le conseguenze? Disastrose! La ricorrente non solo si è vista rigettare in via preliminare il ricorso, quindi senza che l’Arbitro potesse entrare nel merito della controversia, quanto ha anche precluso a sé la possibilità di rivolgersi nuovamente all’ABF (non si può depositare due volte lo stesso ricorso).

Dunque, un errore insanabile che costerà caro alla poco avveduta ricorrente. A Poste è bastato eccepire l’inammissibilità del ricorso, senza nemmeno doversi arrovellare per giustificare il proprio rifiuto al rimborso dei buoni, « stante il mancato rispetto dell’obbligo di preventivo reclamo ».

A nulla è servita la fantasiosa difesa nelle controdeduzioni da parte della ricorrente che afferma « di aver presentato reclamo verbale in data 02/01/2020 oltre che “reclamo telefonico” al direttore dello sportello postale di riferimento», poiché, per usare le parole dello stesso organo giudicante, «si fa presente alla parte ricorrente che […] il reclamo in forma scritta rappresenti la condizione necessaria​»

Ora, questo è solo un esempio di errore che si può commettere. Ma ancora più frequenti sono gli errori di strategia commessi seguendo la strada della Giustizia ordinaria (Tribunale o Giudice di Pace).

P.S. : è vero che nella procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario il cittadino può difendersi da solo. Ma è altrettanto vero che ci si va a scontrare con l’ufficio reclami di importanti istituti finanziari che gestiscono migliaia di reclami o ricorsi all’anno. L’errore è dunque dietro l’angolo.

Articolo a cura del Dott. Stefano Lombardo

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per attivare la procedura di ricorso presso codesto Arbitro» (ABF, Collegio di Milano, dec. n. 7679 del 27 aprile 2020 ) . Al di là dell’ovvio dispiacere per il triste epilogo da rivolgere alla ricorrente, il caso citato è un fulgido esempio delle conseguenze, pesantissime anche da un punto di vista economico, a cui si va incontro se si sceglie di gestire la causa in modo approssimativo e senza l’assistenza di un professionista specializzato in materia. Ecco, in principio, cosa non fare per far valere il proprio diritto al rimborso.

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