Il Tribunale piemontese condanna Poste al pagamento di €.25.802,14 in favore di un risparmiatore difeso dall’Avv. Luca Barone

Il contenzioso contro Poste Italiane, relativo al riconoscimento dei maggiorni rendimenti previsti per i buoni fruttiferi Postali della Serie Q/P, continua ad interessare i Tribunali di tutta Italia.

Dopo le pronunce positive ottenute su Genova ed Isernia, anche il Tribunale di Ivrea, su ricorso presentato da questo studio, ha emesso in data 08/07/2021 una ordinanza ex art 702 ter c.p.c. con la quale ha condannato Poste Italiane S.p.a. al pagamento dei rendimenti stampati sul retro di un buono fruttifero postale Serie Q/P per gli ultimi 10 anni.

Si trattava di 7 Buoni Fruttiferi Ordinarii Serie Q/P del valore di Lire 1 Milione e 500 Mila Lire, emessi successivamente al 01/07/1986 “ri-utilizzando” il modulo cartaceo della precedente Serie P, recante tassi più vantaggiosi.

Noto il punto di contrasto. ll timbro sovrapposto sul retro dei buoni riportava solo la modifica dei primi 4 scaglioni di durata – dal 1° al 20° anno – nulla disponendo, invece, circa il 5° scaglione ovvero per il periodo relativo agli ultimi 10 anni, che è sostanzialmente quello più importante, dove maturano i maggiori rendimenti (più Lire ****** per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30 anno solare successivo a quello di emissione).

Poste sosteneva la correttezza della somma liquidata. Secondo la difesa di Poste i dati riportati sul buono possono essere integrati e/o modificati da un Decreto Ministeriale sia antecedente che successivo alla sottoscrizione del titolo. Poste potrebbe variare i tassi in modo indifferente e senza alcuna conseguenza

Secondo la nostra difesa, invece, i dati presenti sul buono possono sì essere integrati e/o modificati da un Decreto Ministeriale, ma solo se successivo alla sottoscrizione dei titolo con facoltà per lo stesso risparmiatore di recedere dall’investimento al momento della variazione e percepire gli interessi indicati sul titolo. In buona sostanza, è stato sostenuto che la Legge (art. 173 Codice Postale) non ammette che un buono venga collocato con tassi – totalmente o parzialmente – difformi rispetto a quelli previsti dal Decreto Ministeriale che ne dispone l’emissione. Infatti, l’art. 173 al comma 3 prevede che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati DOPO la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Di conseguenza, se dopo l’emissione non interveniene nessun decreto ministeriale, l’unica tabella cui fare riferimento è quella riportata dietro il titolo.

La tesi è stata avallata, apunto, dal Tribunale di Ivrea secondo cui “[…] i tassi riportati nella tabella allegata al D.M. 13/06/1986 erano già vigenti al momento dell’emissioni dei titoli e dovevano essere correttamente stampigliati sul loro retro, come testualmente previsto dall’art. 4 secondo comma del decreto ministeriale di che trattasi […]” prosegue il Tribunale osservando che “…L’errore in cui è incorsa Poste Italiane S.p.a. è inescusabile trattandosi di operatore qualificato, tenuto ad adempiere alle prestazioni verso la clientela con la diligenza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., senza poter imporre al cliente alcuna verifica del legittimo proprio operato, onerando lo stesso di verificare le condizioni di tassi apposta rispetto a quelli normativamente previsti. Del tutto legittimamente il cliente si affida a quanto testualmente riportato dall’operatore professionale sul titolo come tasso vigente, essendogli rimesso esclusivamente un onere di diligente verifica della Gazzetta Ufficiale per le successive modifiche del tasso originario, che, tuttavia devono essere sopravvenute a quello previsto al momento dell’emissione del titolo che deve essere correttamente riportato nel retro dello stesso” (Tribunale di Ivrea Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 08/07/2021).

Per tali motivi, il Tribunale ha condannato Poste Italiane S.p.a. al pagamento della somma di €.25.802,14 in favore del risparmiatore, a titolo di integrazione rispetto a quanto già percepito al momento dell’incasso.

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