Riportiamo, con soddisfazione, l’ultimo risultato ottenuto dallo studio, avente ad oggetto la cancellazione di una illegittima segnalazione a sofferenza presente in CRIF e nella Centrale Rischi di Banca d’Italia.
La vicenda
Un cliente sottoscriveva un contratto di finanziamento nell’anno 2008. A seguito del mancato pagamento di alcune rate, la banca dichiarava la risoluzione del contratto.
Nel 2017 il cliente decideva di aprire una propria attività commerciale e si rivolgeva ad un’altra banca per ottenere un affidamento in conto corrente. La richiesta, tuttavia, vieniva respinta poichè nel corso della istruttoria preliminate, in CRIF e nella Centrale Rischi di Banca d’Italia, il nominativo del cliente risultava segnalato nella categoria “sofferenze“.
Il Reclamo
Dopo aver raccolto tutta la documentazione, il cliente, assistito dall’Avv. Luca Barone, inoltrava un formale atto di reclamo alla banca, lamentando di non esser stato preventivamente avvisato della imminente segnalazione quale “cattivo pagatore“, con immediata richiesta di cancellazione del proprio nominativo dalle Banche dati consultate
A supporto della richiesta veniva richiamato il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: « l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui il citato art. 4, comma 7, fa onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario » (Cass. Civ. Sez. I, n. 14685 del 13/06/2017).
Il Riscontro
Ebbene, la banca, resasi conto di non essere in grado di dimostrare la ricezione del preavviso di segnalazione (ad esempio mostrando la ricevuta di ritorno della Raccomandata), comunicava che “le competenti strutture aziendali riesaminata la posizione del suo assistito hanno deliberato per la cancellazione delle segnalazioni presenti nelle banche dati” .
Tale risultato, anche grazie alla collaborazione dell’istituto di credito, si distingue per essere stato ottenuto in via stragiudiziale e dunque senza il ricorso alla giustizia ordinaria, che avrebbe certamente comportato una evidente dilatazione di tempi e costi.
Rimane in piedi, invece, la valutazione della richiesta di risarcimento dei danni cagionati da tale illeggitma segnalazione.
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[Chi è Luca Barone ?]
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