La pronuncia della Corte di Cassazione n. 10809 del 04/05/2017 apre la strada all’annullamento di molte posizioni debitorie con il fisco.
Tale pronuncia ha stabilito un importante principio secondo cui il Giudice adito in seno all’opposizione avverso l’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione deve sottoporre a vaglio l’eccezione di prescrizione anche nel caso in cui l’agente della riscossione provi la regolare notifica della cartella esattoriale.
PRESCRIZIONE
Innanzitutto bisogna precisare che per prescrizione del credito si intende “l’estinzione di un diritto nel caso in cui il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge”.
ESTRATTO DI RUOLO
L’estratto di ruolo invece altro non è che una stampa contenente la riproduzione sintetica della cartella esattoriale, sulla base dei dati contenuti negli archivi informatici dall’Agente della riscossione.
Ma andiamo con ordine.
Ipotizziamo al fine esemplificativo il caso in cui venga comminata una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada senza che questa venga pagata. L’Ente creditore provvederà così ad iscrivere a ruolo le somme di cui alla sanzione. Da questo momento sarà compito dell’Agente della riscossione recuperare tali somme, maggiorate di oneri di riscossione, interessi e spese, notificando la cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento.
Tuttavia, se dopo la notifica della cartella, l’agente della riscossione non mette in esecuzione tale atto esattoriale entro un determinato periodo (es. entro 5 anni in caso di sanzione amministrativa, 3 anni in caso di bollo auto ecc.), il credito potrà essere annullato per intervenuta prescrizione.
Infatti, deve precisarsi che l’estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile nel caso in cui non sia stata notificata la cartella di pagamento (o non sia stata notificata in modo regolare), ma anche quando si procede ad un accertamento negativo del credito.
E questo proprio in ragione della citata pronuncia della Cassazione che ha chiaramente stabilito l’obbligo del Giudice a pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in occasione dell’opposizione ad estratto di ruolo.
Pertanto, quando un contribuente si reca presso gli sportelli dell’agente della riscossione (ex Equitalia) al fine di verificare la propria posizione debitoria, proprio dall’esame degli estratti di ruolo consegnati potrà sorgere la possibilità di impugnare parte dei debiti iscritti a ruolo chiedendone l’annullamento per intervenuta prescrizione.
A cura dell’Avv. Roberto Principe
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