La banca può esigere il pagamento del finanziamento in unica soluzione solo dopo il ritardato pagamento di un determinato numero di rate.

Come noto, quando sottoscriviamo un contratto di mutuo con la banca, concordiamo la restituzione della somma presa in prestito mediante il pagamento di un determinato numero di rate, che comprendono una quota capitale ed una quota interessi.

Nel caso in cui non si riesca a far fronte al regolare pagamento delle scadenze, ipotesi piuttosto frequente in periodi di crisi, la Banca ha la facoltà di comunicare al debitore la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) oppure la decadenza dal beneficio del Termine (art. 1186 c.c.).

Non è questa la sede per delienare le differenze sostanziali tra i due istituti. In ogni caso, le due ipotesi, pur fondandosi su presupposti differenti, producono lo stesso effetto: la banca non accetta più il pagamento delle rate ed esige il pagamento del debito residuo immediatamente ed in unica soluzione.

In altri termini da questo momento le rate non esistono più. Esiste solo il capitale residuo del mutuo.

Ora, la legge pone espressamente delle condizioni solo per i contratti di mutuo fondiario (per intenderci quelli garantiti da ipoteca).

L’art. 40 comma 2 del Testo Unico Bancario stabilisce che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto (di mutuo ) il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata“.

Dunque, il pagamento in ritardo di almeno 7 rate può comportare la risoluzione del contratto. Si badi bene, la Legge assegna alla banca una facoltà, non un obbligo. L’istituto di credito, infatti, potrebbe decidere anche di aspettare e dichiarare la risoluzione dopo dieci, quindici o venti rate. Si tratta di scelte discrezionali da parte dell’istituto di credito che non possono essere sindacate.

Tale regola delle 7 rate, dicevamo, vale espressamente per i mutui (con ipoteca). Per i finanziamenti personali e tutti gli altri rapporti bancari che prevedono un rimborso rateale non vi è una regola espressa.

Solitamente anche per tali rapporti la banca, prima di dichirarare la risoluzione, attende il ritardo di almento 7 rate. Si deve trattare, infatti, di un inadempimento “di non scarsa importanza“, anche se spesso nei contratti di finanziamento la banca inserisce una clausola che l’autorizza a dichiarare la risoluzione anche a seguito del ritardo di due rate.

Ma attenzione. Vi sono altri aspetti da tenere in considerazione quando si procede ad un pagamento tardivo.

Errori Frequenti

Quando le rate si accumulano i pagamenti vengono imputati dalla banca alla rata insoluta più vecchia.

Esempio: Il mutuatario salta il pagamento delle rate di mutuo di Aprile 2019 e Maggio 2019. Nel mese di Giugno 2019 paga una rata.Tuttavia tale pagamento viene imputato dalla banca non al mese di Giugno 2019 (come spesso si crede) bensì alla rata di Aprile 2019, che viene considerata pagata con un ritardo di 60 giorni.

Il mese di Luglio 2019 il cliente versa i soldi, ma si presenta la medesima situazione, in quanto il pagamento viene imputato non alla rata di Luglio, bensì alla rata di Maggio 2019.

Ma vi è un altro problema che spesso viene trascurato. I pagamenti vengono imputati prima al pagamento delle spese e degli interessi di mora e poi alla rata.

Esempio: si ponga il caso di un mutuo che prevede il pagamento di rate costanti di €.500,00. Nel caso di ritardato pagamento mauterano gli interessi di mora pari ad €.15,88, oltre ad una penale per ritardato pagamento (non sempre legittima) pari ad €.50,00, per un totale di €.565,88 (500+15,88+50).

Se il cliente, ignorando queste cifre, versa sul conto solo €.500,00 la banca andrà ad imputare tale versamento prima agli interessi di mora ed alle spese e poi a deconto della rata. Nel nostro esempio, il versamento di €.500,00 andrebbe a coprire gli interessi di mora (€.15,88), la penale (€.50.00) e solo parzialmente la rata (€.434,12).

Tale rata, dunque, rimarrebbe scoperta per €.65,88 e considerata sempre come ritardo.

Ecco allora spiegata la necessità di chiedere sempre alla Banca l’esatta quantificazione dell’importo per mettersi in regola con il pagamento delle rate arretrate.

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