Poste Italiane nega i maggiori interessi ai possessori dei buoni emessi dopo il 01/07/1986. I motivi del contendere.
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Aggiornamento: la Corte di Cassazione si pronuncia a favore Poste sui Buoni della Serie Q/P
Leggi la notizia QUI
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Benvenuto ! se sei atterrato su questa pagina probabilmente ti trovi in questa situazione: sei in possesso di un Buono Fruttifero Postale; hai aspettato 30 lunghi anni con la speranza di incassare una determinata somma ma Poste sembra aver liquidato una somma inferiore rispetto a quella che ti aspettavi.
Se è così ti consiglio di leggere fino in fondo l’articolo per saperne di più.
Risulta in atto un vivace contenzioso tra Poste Italiane S.p.A. ed i possessori di buoni fruttiferi postali trentennali emessi dopo il 01 Luglio del 1986. Si tratta, in particolare, dei buoni della originaria serie “P” che per effetto del Decreto Ministeriale del 13.06.1986 sono stati trasformati nella Serie “Q/P”.
Con tale “trasformazione” sono stati modificati – al ribasso – i tassi di interesse. Dunque, secondo Poste Italiane, i risparmiatori alla scadenza dei 30 anni dovranno ricevere somme inferiori rispetto a quelle indicate sui buoni, in alcuni casi persino dimezzate.
Il motivo di contrasto. Il timbro sulla parte posteriore e i tassi d’interesse applicabili dal 21° al 30° anno.
Il motivo di contrasto, che può valere anche migliaia di euro, riguarda il calcolo degli interessi per l’ultimo scaglione di detenzione che va dal 21° al 30° anno.
Il D.M. 13.06.1986, che ha modificato i saggi d’interesse sui buoni postali, all’art. 5 ultimo comma, ha stabilito che sui Buoni della serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 “verranno apposti…due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l’altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi”.
In altri termini, sulla parta frontale del Buono, è stato apposto un primo timbro con la dicitura “Q/P”. Nella parte posteriore, invece, sulla originaria griglia dei tassi già stampata sul Buono è stato apposto un secondo timbro con la dicitura “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall’11° al 15° anno; 12% dal 16°al 20° anno”.
Tuttavia, ed è questo il motivo della contesa, il secondo timbro apposto sulla parte posteriore dei buoni indica esclusivamente le rendite sino al 20 anno (primi 4 scaglioni), ma lascia inalterato l’importo fisso a bimestre applicabile dal 21° al 30° anno che era originariamente stampigliato sul buono stesso.
Dunque, mentre Poste Italiane ritiene che, malgrado tale mancanza, anche per il periodo 21-30° anno debbano applicarsi i (minori) importi previsti dal Decreto Ministeriale, i risparmiatori hanno richiesto la liquidazione degli interessi per come riportati sul buono.
La leggerezza di Poste non può passare inosservata. In effetti, al momento della emissione dei Buoni della serie Q/P il Decreto Ministeriale del 13.06.1986 era già stato emanato. Per tale motivo, in tale contesto, è ragionevole ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato.
A quanto ammontano i maggiori interessi ?
Il calcolo delle maggiori somme che possono essere richieste per i Buoni Fruttiferi Postali Serie Q/P dipende, ovviamente, dal valore nominale dei titoli e dal momento della riscossione.
L’importo fisso a bimestre applicabile dal 21° al 30° anno varia infatti in base all’importo del buono.
In generale, possiamo sostenere che le cifre sono consistenti, in alcuni casi si andrebbe ad incassare quasi il doppio rispetto a quanto indicato da poste.
Ad esempio in uno degli ultimi casi seguiti, secondo Poste il cliente avrebbe dovuto incassare €.6.481,04. A seguito del nostro intervento, invece, il cliente ha ottenuto il maggiore importo di €.11.287,86.
Come ottenere la liquidazione dei maggiori interessi.
La prima cosa da fare è scoprire quanto vale il buono secondo i calcoli di Poste Italiane.
Non c’è bisogno di recarsi all’ufficio Postale. Basta collegarsi al sito di Cassa Depositi e Prestiti al seguente LINK , inserire i dati del proprio buono e verificare quanto Poste vorrebbe liquidare.
Successivamente, è necessario effettuare i conteggi applicando i dati presenti sul buono e verificare la differenza.
A questo punto è necessario inoltrare un Reclamo a Poste Italiane chiedendo la differenza. Nel caso in cui il riscontro – come probabile – dovesse essere negativo, è possibile rivolgersi all’ABF ovvero alla Giustizia Ordinaria.
Attenzione, abbiamo scritto diversi articoli sulle azioni da avviare per ottenere quanto dovuto.
Sei in possesso di un Buono della Serie Q: leggi l’articolo dedicato
Cosa devi sapere
Aprire un contenzioso nei confronti di poste italiane non è operazione semplice. E’ sufficiente un semplice errore nella predisposizione degli atti o della strategia difensiva per pregiudicare l’esito della richiesta. Ne abbiamo parlato articolo e soprattutto in questo articolo (che ti invitiamo a leggere con attenzione).
Ecco cosa devi sapere:
1. Lo studio si occupa esclusivamente di diritto bancario e finanziario, assumendo la difesa dei risparmiatori.
2. Abbiamo già seguito diversi casi come il tuo . Scopri l’opinione dei nostri clienti Clicca QUI
3. La distanza non è un problema. Lo studio opera anche a distanza, affiancando il cliente in ogni fase: dalla valutazione del buono, ai conteggi; alla redazione delle diffide e delle successive azioni.
Se sei in possesso di un Buono Fruttifero Postale (anche se già incassato) e:
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[Chi è Luca Barone ?]
E’ un Avvocato che parte dal Foro di Cosenza ma grazie a internet arriva in tutta Italia, senza nessuna limitazione.
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Si occupa di diritto Civile ed, in particolare, di diritto Bancario e Finanziario 6 giorni su 7 (alcune volte 7 giorni su 7). Appassionato di tutto ciò che ha a che fare con il diritto ed i numeri, individua soluzioni anche dove non ci sono.
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