Il calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) va effettuato sulla base del comma 4° dell’art. 644 c.p. tenendo conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e, dunque, anche del compenso pattuito per l’estinzione anticipata.
In un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo pendente innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, segnaliamo l’ordinanza istruttoria con la quale sono stati formulati al CTU (Consulente tecnico d’ufficio) interessanti quesiti in ordine al calcolo del Tasso Soglia Usura.
L’ordinanza si contraddistingue per il fatto che al CTU è stato richiesto di conteggiare nel calcolo anche il compenso pattuito per la estinzione anticipata del finanziamento, valorizzando in tal modo la rilevanza della “promessa usuraria“.
In particolare al CTU sono stati posti i seguenti quesiti:
1) determinare il TEG (Tasso Effettivo Globale) applicato dalla banca al contratto di finanziamento oggetto di contestazione, da calcolare sulla base del disposto del comma 4° dell’art. 644 c.p. tenendo conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e, dunque, anche compenso pattuito per l’estinzione anticipata;-
2) nel caso in cui il TEG, come sopra calcolato, risulti superiore al Tasso Soglia Usura, in ossequio all’art. 1815 co. 2 c.c., provveda il CTU a calcolare le somme ripetibili, dovendosi intendere per «interessi» tutti i costi direttamente collegati all’erogazione del credito con esclusione di imposte e tasse.
3) determinare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) applicato dalla banca al finanziamento oggetto di contestazione, inserendo anche le spese assicurative, ed a confrontarlo con il TAEG dichiarato e pubblicizzato in contratto;-
4) nel caso in cui il TAEG effettivamente applicato dalla banca sia superiore al TAEG dichiarato e pubblicizzato in contratto, provveda il CTU a ricalcolare il piano di ammortamento al Tasso minimo dei BOT per come previsto dall’art. 117 co. 7 T.U.B. e art. 125-bis co. 7 T.U.B.
Ad avviso di chi scrive, si tratta di una ordinanza destinata a fare “giurisprudenza” nel Foro Cosentino e non solo, in quanto tocca il tema della “promessa usuraria“, spesso sottovalutata dai giudici civili.
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