L’Arbitro Bancario Finanziario accoglie il ricorso presentato dall’Avv. Luca Barone. Con un debito di poco più di 1.000 euro il cliente non può essere considerato in “sofferenza” e, dunque, in uno stato di insolvenza. La segnalazione effettuata dalla Banca è illegittima e va cancellata.
Una vicenda complicata, molto complicata, per un consumatore della provincia di Cosenza che ha scoperto di essere stato segnalato quale cattivo pagatore nella Centrale Rischi di Banca d’Italia e nel sistema CRIF per il complessivo importo di soli €.1.475,76.
L’ignaro cliente, in particolare, apprendeva della segnalazione del proprio nominativo nella categoria “sofferenze” solo quando un’altra banca, cui nel frattempo si era rivolto per ottenere un finanziamento, negava l’accesso al credito a causa della presenza di informazioni creditizie di tipo negativo.
Dopo essersi rivolto allo studio, effettuate le valutazioni del caso, è stao presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanzario, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni per il difetto dei due necessari presupposti:
- Presupposto procedimentale, in quanto il clente non aveva mai ricevuto il preavviso di segnalazione a sofferenza
- Presupposto sostanziale, in quanto il cliente, al momento della segnalazione, non si trovava certamente in una posizione classificabile quale sofferenza.
Più in dettaglio, in base al cap. II, sez. 2, par. 1.5 della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 Febbraio 1991, “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario”.
Il supremo organo nomofilattico ha precisato che “la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609)
Ebbene, l’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Bari – con la Decisione n. 23767/18 ha accolto totalmente le argomentazioni difensive osservando che “alla luce delle informazioni acquisite e della produzione documentale agli atti del procedimento, il Collegio ritiene che nella specie non ricorressero gli estremi per la segnalazione a sofferenza in quanto quella del ricorrente non poteva qualificarsi come una “grave e non transitoria morosità”, come cioè un’incapacità di adempiere le proprie obbligazioni assimilabile ad uno stato di insolvenza. L’entità dell’esposizione debitoria ammontante a poco più di 1.000 euro, vieppiù determinata da addebito di interessi e commissioni su un conto corrente ormai “dormiente”, escludono che nella vicenda che occupa vi fossero i presupposti per effettuare la segnalazione contestata. La domanda del ricorrente, pertanto, sotto questo profilo, merita di essere accolta, dovendosi conseguentemente disporre la cancellazione delle segnalazioni effettuate in Centrale dei Rischi e nei S.I.C.”.
Il Collegio, invece, ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni cagionati da tale illeggitma segnalazione, in quanto non sufficientemente dimostrata. Si rammenta, infatti, che il procedimento innanzi all’ABF si fonda esclusivamente su prove documentali, non essendo contemplata la possibilità di disporre prove per testi o consulenze tecnice.
La richiesta del risarcimento dei danni subiti, pertanto, sarà oggetto di un autonomo giudizio innanzi al Tribunale, dove vi sarà la posibilità di provare concretamente i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal cliente.
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