Altro caso di risparmio tradito. Polizze azzerate e poche possibilità di recupero.
La polizza “La Signature Bond Plus“, emessa dalla società irlandese Hansard Europe e distribuita in Italia da centinaia di broker assicurativi, si è trasformata in un vero e proprio incubo per migliaia di risparmiatori.
Le somme versate dai sottoscrittori della polizza ad Hansard, con un investimento a partire da €.25.000,00, sono state costituite in fondi personali. La società Svizzera Novium (Asset Manager), incaricata della gestione dell’investimento del fondo personale, ha investito il capitale in fondi sottostanti domiciliati alle Bermuda ed in Liechtenstein.
Ai sottoscrittori della polizza è stato prospettato un invitante rendimento sino all’8%, ma tale obiettivo ad oggi è rimasto un miraggio.
Infatti, ad ottobre del 2014 Hansard ha comunicato che i fondi sottostanti stavano registrando “al momento” problemi di liquidità e che non era possibile garantire il rimborso degli attivi in tempi rapidi.
La situazione, tuttavia, sebbene dipinta come momentanea, è rimasta invariata negli anni successivi. Da ultimo, in data 25 maggio 2017 Hansard ha comunicato ai risparmiatori di essere stata informata da Novium AG che il Fondo rimane sospeso e che, “se e nella misura in cui la liquidità verrà ripristinata“, si procederà al rimborso degli attivi.
Dunque, dal tenore di tali comunicati, si evince che le possibilità per i risparmiatori di ottenere bonariamente il rimborso sono ridotte quasi a zero.
Contratto di assicurazione o strumento finanziario ?
La polizza “La Signature Bond Plus” emessa da Hansard è un polizza del tipo Unit Linked, polizze assicurative ad alto contenuto finanziario, in quanto il rendimento è agganciato (linked) ad uno o più fondi di investimento.
Tuttavia, atteso che ai sensi dell’art. 1 delle condizioni generali della polizza “la Società [Hansard] non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell’evento assicurato o del riscatto o del recesso” il prodotto in questione può essere ri-qualificato come un investimento in un vero e proprio strumento finanziario.
Il contraente, infatti, sopporta integralmente il c.d. rischio di performance (Corte di Cassazione, sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061), in quanto in caso di rendimento negativo dei fondi sottostanti rischia di non ottenere alcuna prestazione.
L’applicazione delle norme del Testo Unico Finanziario
La riqualificazione della polizza quale vero e proprio strumento finanziario comporta l’assoggettabilità della emissione e del collocamento al presidio delle norme imperative imposte dal Testo Unico Finanziario e dalla normativa secondaria che regola la materia.
Innanzitutto, si richiede la predisposizione del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro) che deve essere redatto per iscritto ai sensi dell’art. 23 T.U.F. e dell’art. 37, 1° comma, Reg. n. 16190 del 2007.
Oltre a ciò viene in rilievo il generale obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell’intermediario finanziario sancito dall’art.21 del T.U.F., nel quale confluiscono l’obbligo di informazione e l’obbligo di segnalare la non adeguatezza dell’operazione.
Non meno importante il dovere a carico dell’intermediario di procedere alla profilatura del cliente per acquisire informazioni circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio.
La violazione di tali norme imperative può fondare le azioni di nullità, di risoluzione e di risarcimento dei danni da libellare nei confronti della società emittente e dell’intermediario collocatore.
Gli strumenti a disposizione dei risparmiatori per ottenere la restituzione del proprio investimento.
Come era prevedibile, i comunicati di Hansard hanno gettato nel panico migliaia di risparmiatori che rischiano di veder sfumare il proprio investimento.
La reazione dei contraenti si è concretizzata in una serie di ricorsi all’IVASS, alla CONSOB ed all’Arbitro per le controversi finanziarie (ACF). Pur tuttavia, tali iniziative non hanno sortito alcun effetto, in quanto la complessità del prodotto, strutturato sulla base di una normativa extra nazionale meno stringente, ha di fatto bloccato l’avvio di ogni azione efficace nei confronti delle società coinvolte.
A questo punto, per far valere i propri diritti ed ottenere la restituzione del proprio investimento, i risparmiatori possono solo rivolgersi alla giustizia ordinaria (Tribunale) avviando un procedimento nei confronti delle società coinvolte.
Lo studio ha già avviato le opportune azioni legali in favore di diversi clienti coinvolti nella sottoscrizione di tali prodotti.
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[Chi è Luca Barone ?]
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Cosa fa ? in teoria fornisce soluzioni legali a consumatori e ad imprese che hanno problemi intricati con Banche, finanziarie e società di riscossione. In pratica risolve problemi ed elimina dubbi, paure ed incertezze [ cioè tutte quelle cose che Google da solo non può fare ]
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