Aumentano i casi di inadempimento alle Decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario. Dopo Poste Italiane sui buoni fruttiferi postali, anche le principali finanziarie hanno iniziato a non rispettare le decisioni sul rimborso dei costi sulla cessione del Quinto

Costituito nel lontano 2009 l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nel corso degli anni, ha macinato numeri davvero importanti:

  • 132.000 decisioni adottate
  • più di 83 milioni di euro riconosciuti ai ricorrenti

Come noto, le Decisioni dell’ABF non sono vincolanti come la Sentenza di un Tribunale, ma se la Banca non le rispetta, la notizia dell’ inadempimento è pubblicata sul sito internet dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

In tal modo, la Banca d’Italia esercita sugli operatori un’opera di “moral suasion”. In effetti, statisticamente, l’inadempimento ad una decisione dell’ABF è, o meglio era, una ipotesi rarissima e al contempo “singolare”, proprio a conferma della influenza esercitata da tale organismo sulle Banche.

Fino al 2019 era difficile pensare al mancato rispetto di una Decisione dell’ABF. Per comprendere la portata di un inadempimento, basti pensare che, secondo quanto riportato dalla relazione annuale pubblicata da Banca d’Italia, nel corso dell’Anno 2019 i vari Collegi dell’ABF hanno deciso 27.346 ricorsi ed il Tasso di inadempimento alla predette decisioni è stato inferiore all’1%. In buona sostanza significa che in più del 99% dei casi tutti gli intermediari hanno sempre adempiuto a quanto statuito dall’Organismo istituito da Banca d’Italia.

Questa la situazione fino al 2019.

Il 2020 ed il 2021, invece, sono passeranno alla storia come anni particolari per il contenzioso di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario.

Dopo gli inadempimenti di Poste relativi alle decisioni sui buoni fruttiferi postali (ne abbiamo parlato QUI), anche altre banche e società Finanziarie importanti hanno iniziato a non rispettare le decisioni in materia di rimborso dei costi sulla cessione del quinto dello stipendio.

Si pensi che le due tipologie di contenzioso (buoni fruttiferi e cessioni del quinto) rappresentano circa il 60% dei ricorsi presentati all’ABF. Si tratta in buona sostanza delle due materie principali.

Per la prima volta dalla costituzione dell’ABF abbiamo assistito ad una presa di posizione forte, netta e pregna di conseguenze da parte della banche e delle Finanziarie, quasi a voler deligittimare il ruolo dell’Arbitro.

Rimborsi sulla Cessione del quinto. La Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia. Milioni di contratti interessati.

Il punto di rottura si è registrato a seguito della Decisione assunta in data 11 Settembre 2019 dalla Corte di Giustizia nel caso “Lexitor” (C-383/18) che ha ribaltato l’orientamento fino ad ora seguito in Italia.

Secondo l’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario («il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

In parole molto semplici, sino al 2019 l’art. 125-sexies T.U.B., introdotto dal D.Lgs 141/2010 che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE, è stata interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata di un contratto, la Banca doveva restituire solo una parte dei costi che dipendevano dalla durata del finanziamento (come ad esempio le commissioni di gestione; i costi della polizza assicurativa ecc.). Tali costi erano definiti “recurring“.

Al contrario, non sono mai stati restituiti i costi dovuti per tutte le attività preliminari alla concessione del finanziamento e che non dipendono dalla durata (ad esempio le spese di istruttoria). Tali costi erano definiti “up front

Ebbene, la Corte Giustizia ha fornito una chiara interpretazione dell’articolo 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, superando la “classica” distinzione tra costi up-front e costi recurring.

La Corte ha stabilito che in ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi senza alcuna distinzione : “il diritto [del consumatore] ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

Il ragionamento sviluppato dalla CGUE poggia su un dato di fatto: limitare il diritto al rimborso dei soli costi recurring, infatti, comporterebbe il rischio che il soggetto finanziatore, sapendo di non doverli rimborsare, imponga al consumatore costi up-front più elevati che non trovano alcuna giustificazione.

La Banca d’Italia, a seguito della Sentenza Lexitor, con Comunicazione del 4 dicembre 2019 ha fornito delle linee guida sul rimborso anticipato dei finanziamenti in materia di credito ai consumatori.

Secondo le istruzioni dell’Organo di vigilanza, per i nuovi contratti stipulati dopo dicembre 2019, le banche in caso di estinzione anticipata provvederanno ad assicurare una riduzione del costo del credito includendo tutti i costi, con l’esclusione delle imposte.

Anche per i contratti in corso, le banche dovranno assicurare una riduzione del costo del credito, non tenendo in considerazione le clausole che prevedono la non rimborsabilità di alcune voci.

Pur tuttavia la Comunicazione non disciplina l’aspetto più importante, ovvero: come devono comportarsi le Banche per quei contratti estinti prima di dicembre 2019 ?

La domanda è importante ed esige riposta, in quanto tali contratti pur essendo già chiusi, sono comunque suscettibili di richieste restitutorie da parte dei clienti. Il termine di Prescrizione è infatti quello ordinario di 10 anni.

Il numero degli inadempimenti cresce giorno per giorno

Collegandosi sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, nell’apposita sezione dedicata agli inadempimenti, è possibile verificare quali banche non hanno rispettato le decisioni dell’ABF.

Tra le varie società spiccano nomi di rilievo quali IBL, Santander, Prestitalia, Dynamica, Fides ecc.

Qualche anno fa sarebbe stato impossibile solo pensare che tali primarie società del comparto potessero non rispettare le decisioni dell’Arbitro Bancario.

Perchè le Banche non stanno rispettando le Decisioni dell’ABF

Le Banche, nel momento in cui decidono di non rispettare la decisione dell’ABF, inviano una nota alla segreteria tecnica motivandone le ragioni.

Ad esempio, nell’ultimo caso di inadempimento per un cliente, l’ABF ha comunicato che

In proposito, l’intermediario ha manifestato l’intento di non dare esecuzione alle decisioni dei Collegi territoriali che hanno fatto applicazione dei principi enunciati nella nota sentenza della Corte di Giustizia (cd. Lexitor) in via retroattiva, ossia con riferimento a contratti di finanziamento la cui estinzione anticipata si è verificata prima del 4 dicembre 2019, data dell’emanazione delle linee orientative da parte della Banca d’Italia alle quali l’intermediario afferma di essersi prontamente adeguato. Inoltre, ha precisato che il mancato adempimento delle decisioni di cui trattasi sarebbe giustificato “alla luce dell’evoluzione del contesto legislativo, giurisprudenziale e della dottrina che si è espressa sul punto, nonché dei pareri e delle indicazioni ricevute e delle strategie difensive prescelte, tempo per tempo, da questo Istituto per la tutela dei propri diritti nell’ambito dei contenziosi promossi da clienti e associazioni di consumatori”. Ha segnalato, altresì, la pendenza di numerosi procedimenti giudiziari nei confronti della medesima banca e di altri intermediari su controversie analoghe, nonché l’orientamento“.

Cosa fare in caso di inadempimento ?

La domanda è di sicuro interesse per tutti quei clienti che si sono trovati con una vittoria di Pirro, ovvero con una decisione ABF favorevole, che conferma il diritto al rimborso, ma che è rimasta inadempiuta da parte della Banca.

Ora, l’unico modo per ottenere la restituzione delle somme è quello di ottenere una sentenza da parte della Giustizia Ordinaria (Tribunale o Giudice di Pace).

Atteso che si tratta di contratti estinti prima di dicembre 2019, è difficile che le cifre in contestazione superino i 5.000 euro. La competenza è nella maggior parte dei casi riservata al Giudice di Pace.

Va segnalato che comunque è in corso un vivace contenzioso nei Tribunali, in ordine ai riflessi della Sentenza Lexitor e alla sua applicazione ai contratti già estinti.

In una prima fase, alcuni Tribunali avevano negato l’efficacia della Sentenza Lexitor ad incidere nei rapporti tra privati (Tribunale di Napoli, sentenza 10489 del 22 novembre 2019; Tribunale di Monza, Sentenza n. 2573 del 22 novembre 2019), sul presupposto che alla Direttiva Europea 2008/48/CE non possa essere attribuita efficacia orizzontale.

Recentemente, invece, la questione pare essersi ribaltata a favore dei clienti.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza cautelare n. 2770 del 22 settembre 2020, ed il Tribunale di Milano con le ordinanze n. 27398, n. 27406 e n. 27411 tutte del 3 novembre 2020, hanno inibito a Santander, Compass, Futuro ed Agos il comportamento illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo dei cd. costi up-front.

Tali ultime sentenze hanno spostato il punto di osservazione: non si tratta di stabilire se la direttiva europea sia self executing e abbia efficacia orizzontale, ma semplicemente di interpretare la norma interna (Art. 125 sexies TUB) che ha recepito quella direttiva, in modo conforme alla interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.

Ovviamente non si tratta di una partita chiusa che avrà ulteriori strascichi.

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