usura sopravvenuta

Cassazione Civile, Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione intervengono a comporre il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi sul tema dell’usura sopravvenuta.

Qual è la sorte degli interessi che, seppur validi al momento della stipula, superano il tasso soglia al momento del pagamento ?

La questione riguarda l’applicabilità delle norme della L. 108/1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Analogo problema ermeneutico si può però riscontrare anche per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge, che prevedono tassi “sotto soglia” al momento della stipula ma che superano il tasso soglia usura nel corso del rapporto.

Nella decisione in commento, la S.C. innanzitutto da atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

1) un primo orientamento non riconosce la configurabilità dell’usura sopravvenuta, in quanto la legge di interpretazione autentica della L. 108/96 (art. 1, comma1, del D.L. n. 394 del 2000), ai fini della qualificazione del tasso come usurario, attribuisce rilevanza esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi e non al momento del loro pagamento. In altri termini esisterebbe solamente l’usura genetica, rilevabile al momento della stipula del contratto.

2) altro orientamento, invece, afferma la possibilità che gli interessi possano divenire usurari successivamente alla stipula del contratto. In tale ipotesi non vi sarebbero conseguenze penali, in quanto il superamento del tasso soglia al momento del pagamento produrrebbe effetti solo sul piano civile (nullità, inefficacia ex nunc), con conseguente sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. del tasso convenzionale con il tasso legale oppure con il tasso soglia.

La S.C. ha ritenuto di aderire al primo orientamento, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

 

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