Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, Ordinanza 08 agosto 2017 n. 19740.
L’art. 15 della L. 3/2012 stabilisce che gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento sono iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La medesima disposizione, al comma 9, dispone che i compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un professionista o da una societa’ tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 L.F., ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Ora, se nel circondario del Tribunale competente non vi sono OCC iscritti nell’apposito registro, non si pone nessun dubbio interpretativo. Il debitore, infatti, può ricorrere al Tribunale affinchè venga nominato un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della L.F. che svolga le funzioni dell’OCC.
Ma cosa succede se nel circondario del Tribunale è stato già costituito un OCC ? il debitore deve obbligatoriamente rivolgersi all’OCC ivi costituito o può continuare a chiedere al Tribunale la nomina di un professionista facente funzioni ?
Ebbene, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti Contabili con il “Pronto Ordini n. 161” del 12.07.2016 ha dato risposta positiva al quesito. Il debitore sovraindebitato potrebbe esercitare le due opzioni:
- A) rivolgersi all’OCCterritorialmente competente;
- B) presentare istanza al Tribunaleper la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall.
Il C.N.D.C.E.C. arriva a tale conclusione muovendo dall’esegesi dell’art. 15 della L. 3/2012, dove, l’utilizzo dell’avverbio “anche” porterebbe a ritenere che il debitore possa continuare a presentare al Tribunale istanza di nomina del professionista facente funzioni.
La suprema Corte di Cassazione, invece, nella recente ordinanza n. 19740 del 08.08.2017 arriva a conclusione opposta.
Secondo la S.C. la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 15 L. 3/2012 “ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall’inciso “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3″, contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall’articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l’accordo di ristrutturazione ivi previsto “con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15″, che abbiano “sede nel circondario del tribunale competente”, ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato”.
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