Anche se sono trascorsi 2 anni dalla emissione di un vaglia e il beneficiario non lo ha incassato, Poste è tenuta a rimborsare la somma al soggetto che ne ha chiesto l’emissione.
Se hai richiesto l’emissione di un vaglia postale a favore di un beneficiario che, per qualsiasi ragione, non lo ha incassato nel termine di prescrizione due anni potresti incontrare dei problemi per ottenere il rimborso di questa somma.
Infatti Poste Italiane (sbagliando) negherà il rimborso del vaglia non andato a buon fine, ritenendo che sia ormai maturata la prescrizione del diritto di credito incorporato nel vaglia.
La tesi di Poste Italiane: prescrizione vaglia postale
È ormai consolidato il rifiuto da parte di Poste Italiane alla richiesta di rimborso del vaglia postale non incassato dal beneficiario nel termine di due anni dalla sua emissione.
Secondo Poste, infatti, in tal caso matura la prescrizione di cui all’art. 6 del D.P.R. 144/2001, regolamento recante le norme sui servizi Bancoposta, in base al quale “il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione “.
Sostanzialmente, se il beneficiario non incassa la somma indicata nel vaglia entro il 31 dicembre del secondo anno dalla sua emissione, il richiedente si vedrà negare la restituzione del denaro, e ciò sulla base di una (errata) valutazione da parte di Poste della normativa di riferimento sulla prescrizione dei vaglia postali.
Esempio:
Vaglia Postale emesso il 30 marzo 2018. Se non viene incassato dal Beneficiario entro il 31 dicembre 2020, secondo Poste Italiane il credito sarebbe irrimediabilmente prescritto.
L’errore di Poste Italiane
In realtà, l’art. 6, comma 3 del D.P.R. 2001/144 prevede sì che il credito indicato dal vaglia sarà prescritto e non potrà più essere incassato, ma solo con riferimento alla posizione del beneficiario dello stesso vaglia.
In altri termini se il beneficiario non si adopererà per incassare la somma di denaro a lui destinata tramite vaglia entro due anni dalla sua emissione perderà il diritto di riscuoterla, non potendo essere “congelata” per un tempo indeterminato fino alla sua eventuale riscossione.
Al contrario. come risulta chiaramente dalla lettura della norma, l’art. 6 del D.P.R. 144/2001 non fa in alcun modo riferimento al soggetto che ha richiesto l’emissione del vaglia postale, per il quale non opera la prescrizione dei due anni prevista per il beneficiario.
Il soggetto che ha richiesto il vaglia, quindi, potrà esercitare il proprio diritto di ottenere il rimborso delle somme versate tramite il vaglia postale non riscosso e potrà farlo, poiché manca una apposita contraria disposizione normativa, nel termine ordinario di dieci anni, in base all’art. 2946 c.c. .
Dunque, in teoria, se il beneficiario della somma di denaro trasferita tramite vaglia postale non la riscuote entro due anni, il richiedente che ha versato la somma di denaro ha il diritto di ottenere entro dieci anni la restituzione del proprio denaro.
Come ottenere il rimborso della somma incorporata nel vaglia Postale
Abbiamo visto che gli uffici di Poste Italiane seguono direttive ben precise e, purtroppo, non hanno alcun potere decisionale: se il vaglia non viene incassato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla emissione, non procederanno al rimborso della somma incorporata.
A questo punto, il soggetto che ha richiesto l’emissione del vaglia non ha molte alternative se non quella di avviare un vero e proprio contenzioso.
Il primo passo è quello di inoltrare a Poste un atto di reclamo scritto ed attendere 30 giorni per la risposta. Abbiamo trattato l’argomento QUI.
Successivamente dovrà essere valutata la possibilità di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario oppure alla Giustizia Ordinaria per ottenere la restituzione della somma.
Articolo redatto a cura del Dott. Stefano Lombardo
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