La Sentenza Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) a favore dei consumatori. Se il contratto di finanziamento viene estinto in anticipo devono essere restituiti tutti i costi collegati.

L’attuale periodo di crisi economica ha portato l’indebitamento delle famiglie italiane su valori record. In tale contesto, sono sempre più numerosi i consumatori che vanno a “rinnovare” i finanziamenti in corso.

Ebbene quando il cliente decide di estinguere in anticipo il finanziamento deve chiedere alla società finanziaria il conteggio di estinzione, ovvero un documento che attesta esattamente la cifra che serve per chiudere il finanziamento ad una certa data.

Nel calcolo della somma dovuta, riportata nel conteggio di estinzione, la finanziaria dovrebbe eliminare una serie di voci: interessi futuri, commissioni e spese.

Tuttavia, è spesso accaduto che alcune voci di costo del finanziamento non sono state stornate dal conteggio di estinzione. Tutto ciò si è tradotto nella richiesta di cifre superiori.

Esempio:

Il cliente per estinguere in anticipo il finanziamento avrebbe dovuto corrispondere €.10.000. La Banca invece nel conteggio di estinzione ne richiede €.12.000. Dunque si tratta di €.2.000 in più che derivano da alcuni costi che non sono stati stornati/eliminati.

Cosa prevede la Legge ?

Secondo l’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Anche le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 prevedono che i contratti di credito debbano indicare in maniera chiara e trasparente il diritto del cliente ad ottenere un “indennizzo” in caso di rimborso anticipato del prestito, nonché di chiarire in anticipo le relative modalità di calcolo.

Cosa accadeva sino a poco tempo fa

Sino a poco tempo fa, per comprendere quali costi dovevano essere stornati in caso di estinzione anticipata, si andavano a distinguere due macrocategorie:

  • Costi Up-front ovvero quei costi dovuti per tutte le attività preliminari alla concessione del finanziamento e che non dipendono dalla durata. Tipico esempio sono le spese di istruttoria.
  • Costi recurring ovvero quei costi relativi ad attività o servizi collegati alla durata del rapporto di credito. Tipico esempio sono i costi assicurativi o le spese di intermediazione.

Peraltro, su tale specifico aspetto, in passato ci si è dovuti scontrare spesso con la scarsa chiarezza dei contratti, che non consentivano di capire se un costo avesse natura up-front o recurring.

Ebbene, dopo gli appelli della stessa Banca d’Italia ad una maggiore chiarezza (Comunicazione del 10 novembre 2009 e Comunicazione del 07 Aprile 2011) anche l’Arbitro Bancario Finanziario, a partire dalla nota Decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, ha stabilito che in mancanza di una chiara e precisa indicazione nel contratto, tutti i costi devono considerarsi recurring e quindi rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata.

Esempio di un contratto di finanziamento con indicazione specifica di tutti i costi previsti.

La Sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019. Uno Tsunami sulle Banche

La Decisione assunta dalla Corte di Giustizia nel caso “Lexitor” (C-383/18) ha suscitato e sta suscitando un certo clamore in tutti gli operatori del mercato, in quanto è andata a ribaltare l’orientamento fino ad ora seguito in Italia.

Ebbene, la Corte ha fornito una chiara interpretazione dell’articolo 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, superando la “classica” distinzione tra costi up-front e costi recurring.

La Corte ha stabilito che in ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi senza alcuna distinzione : “il diritto [del consumatore] ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

Il ragionamento sviluppato dalla CGUE poggia su un dato di fatto: limitare il diritto al rimborso dei soli costi recurring, infatti, comporterebbe il rischio che il soggetto finanziatore, sapendo di non doverli rimborsare, imponga al consumatore costi up-front più elevati che non trovano alcuna giustificazione.

Esempio di conteggio estintivo.
Come possiamo notare in questo caso la Finanziaria ha stornato solo una parte dei costi sostenuti. Mancano invece alcune voci di costo (quali ad esempio le spese di istruttoria) che secondo la Sentenza “Lexitor” andrebbero comunque restituite.

La comunicazione di Banca d’Italia

A conferma della importanza della Sentenza, basti evidenziare che è intervenuta subito la Banca d’Italia con la Comunicazione del 4 dicembre 2019. L’Organo di Vigilanza, dopo aver richiamato il nuovo orientamento inaugurato dalla Sentenza “Lexitor”, ha fornito agli operatori delle linee guida da seguire distinguendo due casi:

A) Nuovi contratti. In questo caso gli intermediari devono strutturare i contratti in modo tale che, in caso di estinzione anticipata, sia assicurata la riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi, con esclusione solo delle imposte.

B) Contratti in corso. Anche in questo caso caso gli intermediari, in caso di estinzione anticipata, devono assicurare la riduzione del costo totale del credito, tenendo conto di tutti i costi (pur se nel contratto era escluso il rimborso di alcune voci). Le società finanziatrici potranno decidere il criterio di rimborso, ma dovrà sempre trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata del contratto.

Una posizione, dunque, che si allinea perfettamente alla Sentenza della Corte di Giustizia. Rimane tuttavia da valutare come gli intermediari affronteranno la estinzione anticipata dei contratti in corso.

Le forti critiche dell’OAM

L’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi, deputato a vigilare sul settore degli intermediari del credito e sul sottostante mercato, esprime forte preoccupazione in merito ai possibili effetti che la nota sentenza (c.d. “Lexitor”) pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea l’11 settembre 2019 potrà generare nell’ambito della disciplina di regolamentazione dei rimborsi anticipati dei finanziamenti“. Così si apre la Nota dell’OAM pubblicata in data 27.01.2020.

L’Organismo, nell’analizzare gli effetti dirompenti della Sentenza, ritiene addirittura che il mutato assetto “potrebbe causare la fuoriuscita dal mercato di molteplici operatori“.

Come ottenere il Rimborso dei costi sostenuti.

La prima cosa da fare è visionare il conteggio di estinzione fornito dalla banca/finanziaria, per verificare se la stessa ha provveduto a stornare dalla cifra richiesta, una parte di tutti i costi sostenuti.

Se ciò non fosse avvenuto, significa che la Banca ha preteso una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovuta. A questo punto sarà necessario effettuare il conteggio delle somme pagate in eccesso (applicando un criterio proporzionale) applicando i dati presenti sul buono e verificare la differenza ed inoltrare un Reclamo scritto alla Banca chiedendone la restituzione.

Nel caso in cui la risposta dovesse essere negativa, sarà possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario oppure alla Giustizia Ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale).

Articolo redatto con la collaborazione del Dott. Stefano Lombardo

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