Poste Italiane richiede la esibizione della dichiarazione di successione e la presenza di tutti gli eredi del cointestatario defunto anche se il buono reca la dicitura “pari facoltà di rimborso” (PFR).

I Buoni fruttiferi Postali venivano, e vengono, volutamente intestati a più persone (ad esempio due fratelli; un padre ed un figlio; un nonno ed un nipote ecc), con lo scopo di consentire ad ogni intestatario di effettuare in maniera autonoma la riscossione.

A dimostrazione di tale facoltà sulla parte frontale del buono compare la dicitura PFR – ovvero PARI FACOLTA’ DI RIMBORSO


BFP cointestato con clausola di p.f.r. (Pari Facoltà di Rimborso)

Molti risparmiatori, tuttavia, hanno trovato enormi difficoltà quando, dopo la morte di uno dei cointestari, si sono recati all’ufficio postale per riscuotere integralmente il buono, facendo appunto riferimento alla pari facoltà di rimborso.

La Tesi di Poste Italiane

Secondo Poste Italiane malgrado al clausola PFR, nel caso in cui un buono fruttifero postale sia cointestato tra più persone ed una di queste muoia, il cointestatario rimasto per così dire superstite” al fine di ottenere il rimborso del titolo dovrà necessariamente esibire la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate ed avere l’approvazione (in gergo tecnico «quietanza») di tutti gli eredi del titolare defunto.

Ciò sulla base di una normativa prevista, però, specificatamente per i libretti di risparmio postale (comma 1 dell’art.187 del D.P.R. 156/1973).

Ovviamente si tratta di una procedura molto dispendiosa, che richiede la esibizione di molti documenti, nonchè la contemporanea presenza nell’ufficio postale di tutti gli eredi. Proprio per questo motivo spesso diventa impossibile procedere alla liquidazione (si pensi al caso di un erede impossibilitato a presentare la dichiarazione di successione; oppure al caso degli eredi che non si trovano più in Italia, o che sono a loro volta dededuti, non rintracciabili ecc).

Si tratta di casi in cui è oggettivamente impossibile ottenere la liquidazione del buono.

Ma vediamo come Poste si comporta materialmente.

Esempio pratico su una famiglia composta da 5 persone: Enzo (Padre); Francesca (Madre); Fabio (Figlio); Luca (Figlio); Serena (Figlia).

Buono Fruttifero Postale del valore di €.50.000 cointestato con PFR tra Enzo (Padre) e Fabio (Figlio).

Enzo (Padre) muore. A questo punto l’altro cointestatario Fabio si reca all’ufficio Postale per incassare il buono. Poste tuttavia nega il rimborso e chiede la esibizione della dichiarazione di successione e della quietanza degli altri eredi.

Vediamo come secondo Poste dovrebbe essere liquidato il Buono.

Innanzitutto Poste divide in parti uguali il Buono tra i due cointestatari.

€.25.000 Enzo (padre) ed €.25.000 Fabio (figlio)

Ora, Secondo le norme sulla successione il patrimonio del padre defunto dovrebbe essere così suddiviso: 1/3 al coniuge; 2/3 ai figli. Ed è proprio così che poste dividerà i €.25.000 che spetterebbero al soggetto defunto.

Ecco come verranno suddivise le somme:

Fabio €.25.000 come cointestario del Buono + €.5.555,56 come figlio

Francesca €.8.333,33 come coniuge

Luca €.5.555,56 come figlio

Serena €.5.555,56 come figlio

Perchè non è necessaria la dichiarazione di successione e la quietanza di tutti gli eredi

A nostro avviso, tuttavia, la tesi di Poste Italiane S.p.A. è errata – e quindi la negazione del rimborso al cointestatario è ILLEGITTIMA – per tre motivi:

1.Poste dà, erroneamente, per scontato che l’intestazione congiunta di un buono tra un genitore ed un figlio sia una donazione indiretta al figlio e, in quanto tale, destinata a confluire nell’asse ereditario; la Cassazione (sentenza n. 10991/2013) è stata limpida sul punto chiarendo che la cointestazione ha tale valore solo se viene accertato che il BFP sia stato acquistato dal solo genitore (senza la partecipazione economica del figlio cointestatario) e se viene dimostrato l’effettiva volontà della donazione («animus donandi»);

2. la vigente normativa fiscale, ai fini del pagamento dell’imposta di successione, non prevede alcun obbligo giuridico di dichiarare i buoni fruttiferi postali nel documento fiscale di eredità previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 346/1990;

3. in particolare, ai buoni fruttiferi postali NON PUO’ APPLICARSI LA MEDESIMA DISCIPLINA DEI LIBRETTI POSTALI, in quanto, a differenza di questi ultimi, non sono configurabili quali titoli di credito, bensì sono meri titoli di legittimazione e quindi servono esclusivamente ad identificare chi ha diritto ad incassarli, non essendo richiesta alcuna autorizzazione da parte degli altri cointestatari in caso di espressa previsione sul titolo della «p.f.r.», ossia della «Pari Facoltà di Rimborso».

Dunque, in caso di buono fruttifero postale con espressa pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterlo anche nell’eventualità di decesso dell’altro cointestatario e senza alcuna autorizzazione da parte degli eredi del defunto.

Ovviamente, Poste Italiane non potrà essere successivamente chiamata a rispondere dagli eredi del cointestario defunto. Il pagamento effettuato, infatti, avrà effetto liberatorio per Poste, rimanendo la stessa estranea ai rapporti interni tra gli eredi. In altri termini gli eredi del cointestatario defunto non potranno accusare Poste di non averli avvisati.

Cosa può fare il cointestario del buono per ottenere la liquidazione 

Abbiamo visto che gli uffici di Poste Italiane seguono direttive ben precise e, purtroppo, non hanno alcuna discrezionalità: in caso di decesso del cointestatario di un buono fruttifero (anche se con PFR) sarà necessario avviare la pratica di successione e la firma simultanea di tutti gli eredi.

A questo punto, se non si vuole o peggio non si può procedere nel modo indicato da Poste, l’intestatario “superstite” non ha molte alternative, se non quella di avviare un vero e proprio contenzioso.

Il primo passo è quello di inoltrare a Poste un atto di reclamo scritto ed attendere la risposta. Successivamente dovrà essere valutata la possibilità di rivolgersi alla giustizia ordinaria per ottenere la liquidazione integrale del buono.

Le variabili possono essere molteplici, dunque la situazione va valutata caso per caso.

Per informazioni sulla procedura da seguire contatta lo studio compilando il form in basso.

Articolo a cura del Dott. Stefano Lombardo

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