Cassazione Civile, Sez. filtro (Sesta-Prima), 4 ottobre 2017, n. 23192
La Suprema Corte è tornata, ancora, una volta sul dibattuto tema dell’usura bancaria, con una pronuncia destinata a condizionare le sorti di numerosi giudizi che affollano le aule dei Tribunali. La decisione, tuttavia, non deve essere strumentalizzata per giustificare fantasiose teorie nella verifica del superamento del tasso soglia usura.
Il caso affrontato. Nell’ordinanza n. 23192/17 la S.C. ha respinto il ricorso presentato da Bancapulia S.p.A. contro il decreto con cui il Tribunale di Matera aveva rigettato l’opposizione della stessa banca allo stato passivo del Fallimento Extramoenia – Matera Congressi s.p.a . La banca ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art art. 1815 co. 2 c.c. e della L. 108/96, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la nullità degli interessi usurari moratori colpirebbe anche quelli corrispettivi che non superano il tasso soglia.
Cosa dice la Corte di Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour ricordano che, ai sensi dell’art. 1 della L. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; “il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.
Nella decisione in commento si affermano in maniera esplicita i seguenti principi.
- la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora;
- se il tasso di mora supera il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto (c.d. usura originaria), la pattuizione del tasso di mora è nulla;
ma soprattutto
- se il tasso di mora supera il tasso soglia, in applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c., non sono dovuti interessi, NEPPURE CORRISPETTIVI (anche se questi ultimi non superano il tasso soglia usura)
Cosa NON dice la Corte di Cassazione. Alla pronuncia hanno fatto seguito numerosi commenti e proclami trionfalistici da parte di società, professionisti ed associazioni a tutela dei consumatori, secondo i quali la Corte avrebbe affermato che sarebbe possibile sommare interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Invero, a parere di chi scrive, l’ordinanza n. 23192/17 non accenna alla possibilità di cumulare le due tipologie di interessi. La teoria della “sommatoria secca” è stata bocciata, a ragione, in numerose occasioni dai Giudici di merito.
L’interprete poco accorto, da una lettura superficiale della decisione, potrebbe sentirsi autorizzato a “sommare” gli interessi nella parte in cui viene richiamata la precedente ordinanza n. 5598/2017. “Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”
Pur tuttavia, si precisa che nella richiamata ordinanza n. 5598/2017 la Corte ha cassato il decreto impugnato ed ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, perchè lo stesso non aveva verificato in concreto il superamento del tasso soglia ma si era limitato a ritenerlo in maniera “apodittica” non superato.
In conclusione, l’ordinanza n. 23192 del 04.10.2017 assume importanza dirompente per l’enunciazione del seguente principio:
Se il tasso di mora, al momento della stipula, supera il tasso soglia la pattuizione è nulla. In applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c., non sono dovuti interessi, NEPPURE CORRISPETTIVI, anche se questi ultimi non superano il tasso soglia usura.
Al contrario, la decisione non autorizza ad operare alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
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