Comune di Cosenza condannato a risarcire un cittadino per i danni fisici subiti a seguito di una caduta causata da un rialzo non segnalato e presente su un marciapiede in pieno centro.
La vicenda
Nel mese di novembre del 2014, una donna passeggiando tranquillamente in centro Città in compagnia del marito inciampava a causa di un dislivello – non segnalato – presente sul marciapiede nei pressi del centro commerciale “I Due Fiumi” e cadeva a terra riportando lesioni fisiche, più precisamente la frattura del corpo vertebrale cervicale e l’infrazione delle ossa nasali.
Subito soccorsa dal marito, la donna veniva immediatamente trasportata su un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Cosenza dove, dopo gli accertamenti di rito, veniva rimandata con prognosi di giorni 20.
Sul luogo del sinistro interveniva dopo pochi minuti una pattuglia del corpo di Polizia Municipale del Comune che, effettivamente, accertava la presenza del dislivello nel marciapiede ed allertava gli uffici competenti per rimuovere la situazione di pericolo.
L’avvio del procedimento giudiziario
Nel mese di ottobre del 2015 la donna citava il Comune di Cosenza innanzi al Tribunale richiedendo il risarcimento di tutti i danni danni subiti.
L’attrice invocava la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. , a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La causa veniva istruita con l’audizione dei testimoni indicati, i quali confermavano pienamente la denunciata dinamica del sinistro, e con C.T.U. medico-legale che quantificava la percentuale dei postumi invalidanti (danno biologico) nella misura pari all’ 8%.
La Sentenza del Tribunale di Cosenza
Con Sentenza n. 1599/2019 pubblicata il 17/07/2019, il Tribunale di Cosenza ha accolto integralmente la domanda proposta dall’attrice, così statuendo:
“accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il Comune di Cosenza, in persona del l.r.p.t., al pagamentoin favore dell’istante del risarcimento del danno di € 23.513,13; oltre rivalutazione monetaria ed interessi indicati in parte motiva”
Il Tribunale Bruzio, aderendo alla prospettazione attorea, ha osservato come “anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 25 maggio 2010 n. 12695; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763). L’ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un’anomalia della strada. Nel caso di specie, si tratta di area centrale del perimetro urbano nella quale evidentemente è richiesta una accurata opera di vigilanza e di manutenzione del manto stradale. Nella fattispecie, a fronte della concreta invisibilità dell’insidia, non può assumere significato pregnante il comportamento del danneggiato il quale con l’adozione di normali cautele che incide nel dinamismo causale del danno, può interrompere il nesso causale tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (v. Cass. citata e n.11946/2013, n.15389/2011, n.11592/2010 per casi analoghi). La Sig.ra è inciampata a causa del dislivello di circa 4 cm presente sul suddetto marciapiede. Il rialzo era, rispetto alla restante superficie, di colore uniforme e, quindi, non visibile. […] L’istruttoria condotta ha dimostrato che nella fattispecie in esame non si sono registrati fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, quali ad esempio il fatto di un terzo o la colpa del danneggiato“.
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